FIS15201 – Credito d’imposta per le imprese ed i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

LE NEWS DAL MONDO ECONOMICO

13 Luglio 2015

INT15202 – Francia. Modifiche al codice della strada in vigore dal 1 Luglio u.s. Testo ufficiale del provvedimento.

14 Luglio 2015

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13 Luglio 2015

INT15202 – Francia. Modifiche al codice della strada in vigore dal 1 Luglio u.s. Testo ufficiale del provvedimento.

14 Luglio 2015

Roma, 14 Luglio 2015

FIS15201
SM

Oggetto: Credito d’imposta per le imprese ed i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Facciamo seguito alla circolare Conftrasporto NOR14082 del 18 Febbraio 2014, per informarvi che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 luglio 2015, è stata definita la percentuale di utilizzo del credito d’imposta spettante ai contribuenti dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012 e richiesto nel 2015: si tratta del 43,0133 per cento dell’importo complessivo del credito d’imposta richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza.

Com’è noto, il credito è stato istituito dall’art. 67-octies del D.L. n. 83 del 2012, a favore dei soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che, per effetto del sisma, hanno subito la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, con la Risoluzione n. 63/E del 7 luglio 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:

• “6844“, denominato “CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 – ART. 67-OCTIES DEL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 – ISTANZE PRESENTATE NEL 2015”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

I testi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dell’annessa Risoluzione sono disponibili ai link sottoindicati.

Cordiali saluti

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FIS15201

provvedimento direttore agenzia entrate

Risoluzione