COS15186 – Costi minimi. Punto della situazione alla luce dell’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 80 del 13 maggio 2015.

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Roma, 23 giugno 2015

COS15186
SM – MQ

Oggetto: Costi minimi. Punto della situazione alla luce dell’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 80 del 13 maggio 2015.

A seguito delle richieste pervenute, di delucidazioni circa gli effetti prodotti dall’Ordinanza n. 80 della Corte Costituzionale del 13 Maggio U.S (cfr. circolare Conftrasporto COS15147 del 15 Maggio u.s) sulla normativa che, fino al 31 Dicembre scorso, ha previsto i costi minimi della sicurezza (art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche), riteniamo utile fare alcune precisazioni.

1. L’Ordinanza della Consulta non ha introdotto elementi nuovi, rispetto al quadro giuridico scaturito dalla Sentenza della Corte di Giustizia U.E del 4 Settembre 2014 (commentata con circolare Conftrasporto COS14278 del 4 Settembre 2014) e dalle successive Sentenze del T.A.R del Lazio dello scorso 20 Febbraio (commentate, anche con un parere legale, nell’area “In primo Piano” del sito Confederale).

2. La Corte Costituzionale non ha difatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che ha previsto i costi minimi di esercizio (art. 83 bis, della legge 133/2008 e successive modifiche), come avevano chiesto, con ordinanze di rinvio, almeno due Tribunali di primo grado.

3. La Consulta ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, limitandosi a prendere atto che – prima della sua decisione – è intervenuta la citata Sentenza della Corte di Giustizia che –  come  sottolineato nella sua stessa Ordinanza –  si inserisce direttamente nel nostro ordinamento normativo, “condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo”.

4. Di conseguenza, la Corte si è limitata a rinviare le parti davanti ai Tribunali (segnatamente, quelli di Lucca e Trento) che avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 bis, i quali sono stati chiamati ad esaminare di nuovo la controversia proprio alla luce dei principi affermati dalla Sentenza della Corte di Giustizia.

5. Questa sentenza – com’è noto – ha ritenuto che i che i costi minimi di  esercizio determinati dall’Osservatorio (da ottobre 2011 a giugno 2012) non sono compatibili con le norme del trattato UE sulla concorrenza,  con il seguente dispositivo:

“L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.”

6. La citata sentenza comunitaria ha quindi inciso negativamente sulla possibilità di ottenere un provvedimento dell’autorità giudiziaria che riconosca i costi minimi decisi dall’Osservatorio della Consulta per l’autotrasporto e la logistica (si tratta di quelli relativi al periodo Ottobre 2011 – Giugno 2012).

7. Per quanto riguarda, invece, i costi deliberati dal Ministero dei Trasporti (MIT) a partire dal mese di Luglio del 2012 e fino al Luglio 2014 e analogamente per le quote d’incidenza elaborate transitoriamente dallo stesso MIT da giugno 2009 a settembre 2011, Conftrasporto ritiene che detta Sentenza non pregiudichi la possibilità di agire in giudizio, ai sensi del testo dell’art. 83 bis in vigore fino al 31 Dicembre 2014, nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dal comma 8 della citata disposizione:

a. per i contratti non scritti, 5 anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto;
b. per quelli scritti, vista la prescrizione breve di un anno stabilita dall’art. 2951 del codice civile, l’azione non è più proponibile a meno che, nel frattempo, non siano intervenuti degli atti (invio di richieste di pagamento tramite raccomandate, ecc..) che hanno interrotto il decorso della prescrizione.

8. L’orientamento della scrivente Confederazione ha ricevuto conferma dalle decisioni adottate dalla III sezione del TAR del Lazio lo scorso 20 Febbraio, sui ricorsi che erano stati promossi nel 2011 dalle organizzazioni rappresentative della committenza (e, in un caso, dall’Antitrust), per l’annullamento delle delibere sui costi minimi adottate dall’Osservatorio. Infatti, il tribunale amministrativo ha negato in modo deciso che gli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia (la quale, come già scritto, ha deliberato soltanto sui costi dell’Osservatorio, dichiarandoli illegittimi) potessero automaticamente  estendersi alle delibere sui costi minimi assunte dal Ministero dei Trasporti, in particolare per il  periodo Luglio 2012 – Luglio 2014.

9. Sul punto, difatti, il TAR espressamente dichiara che “l’effetto caducante è ….precluso dall’inesistenza del rapporto di necessaria presupposizione tra i provvedimenti (n.d.r dell’Osservatorio e del Ministero), che ne costituisce il fondamento, come si evince dal fatto che gli atti successivi sono riconducibili ad organo diverso da quello – Osservatorio – che ha emanato i provvedimenti espressamente impugnati nel presente giudizio”.

10.  Occorre tuttavia aggiungere che le decisioni del TAR del Lazio, benché si tratti di  riferimenti autorevoli, non hanno portata generale e, pertanto, non vincolano in automatico i giudici a decidere le controversie sui costi minimi in conformità ai principi in essa espressi. Pertanto, non può escludersi a priori che alcuni giudici si discostino da questa decisione, ritenendo quindi illegittimi anche i costi decisi dal Ministero alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia.

Cordiali saluti.

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COS15186