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4 Giugno 2015Roma, 04 giugno 2015
LAV15166
SLM
Oggetto: Contratto di lavoro a tutele crescenti. Comunicazione telematica obbligatoria dell’offerta di conciliazione.
Si informa che dal 1° giugno 2015 è operativa la comunicazione telematica obbligatoria con la quale il datore di lavoro deve indicare l’avvenuta conciliazione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs n. 23/2015
Il Ministero del Lavoro, infatti, ha emanato la nota prot. n.2788 del 27 maggio 2015, con la quale si ripercorre la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs n. 23/2015, il quale prevede l’istituto della conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi.
Per consentire il monitoraggio sull’offerta di conciliazione, l’art. 6 co. 3 del D.Lgs 23/2015 prevede che i datori di lavoro, oltre la comunicazione telematica obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, devono inviare anche una specifica comunicazione, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, nella quale deve essere indicata l’avvenuta o non avvenuta conciliazione.
Al fine di ottemperare a tale adempimento, con la nota n. 2788 il Ministero del Lavoro indica la procedura da seguire dal 1° giugno 2015.
Nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale www.cliclavoro.gov.it è disponibile un’applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro potranno comunicare le informazione relative al procedimento di conciliazione.
Per effettuare la comunicazione è necessario, oltre la registrazione sul sito cliclavoro, l’inserimento del codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione: tale dato, infatti, serve a collegare l’eventuale offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.
Il sistema proporrà i dati già presenti, comunicati con il modello “UNILAV_ Cess”, relativi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e dovranno essere compilati solo i campi relativi alla data di proposta dell’offerta di conciliazione e all’esito (SI/NO) di tale offerta.
La nota del Ministero (che si allega) ricorda, infine, che l’omessa comunicazione è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 500 euro per ciascun lavoratore.
Cordiali Saluti
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