NOR15165 – Regolamento IVASS, sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio.

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Roma, 3 Giugno 2015

NOR15165
SM

Oggetto: Regolamento IVASS, sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha pubblicato sul proprio sito internet www.ivass.it (sezione normativa), il Regolamento n.9 del 19 Maggio 2015, sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio delle polizze r.c.a. Prosegue così l’opera di digitalizzazione della documentazione relativa all’assicurazione r.c.a che, com’è noto, dal prossimo 18 Ottobre porterà al venir meno dell’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno assicurativo (vedi la circolare Conftrasporto NOR13289 del 4 Ottobre 2013).

Tra gli scopi del Regolamento, evidenziati dall’IVASS nel suo comunicato stampa, rientrano quelli di sollevare “gli assicurati dall’adempimento, fino ad oggi a loro carico, di consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore, in sede di stipula del contratto”, e di “contrastare le frodi collegate con la falsificazione degli attestati cartacei”

Ai sensi dell’art. 13, le nuove regole saranno formalmente in vigore a partire dai contratti di assicurazione r.c.a in scadenza dal 1 Luglio p.v; tuttavia, poiché a norma dell’art.7, comma 2 del Regolamento, le compagnie assicurative devono mettere a disposizione l’attestato di rischio almeno 30 gg prima della scadenza contrattuale, di fatto l’operatività è stata anticipata dal 1 Giugno u.s.

L’art. 2 del Regolamento indica le informazioni che devono essere presenti nell’attestato di rischio, tra le quali:
– la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA, se il contraente è una persona giuridica;
– l’indicazione del numero di sinistri degli ultimi 5 anni, intendendosi per tali quelli pagati, anche a titolo parziale, con indicazione distinta del numero di incidenti con responsabilità principale e di quelli con responsabilità paritaria (con la relativa % di responsabilità);

L’art. 4 prevede che la Banca dati degli attestati di rischio è detenuta da enti pubblici o, se già esistente, da enti privati, ed è alimentata dalle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’attività, le quali sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse.

L’art. 7 disciplina le modalità e i tempi di consegna dell’attestato di rischio, che deve avvenire in via telematica in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, almeno 30 gg prima della scadenza del contratto. In particolare, il comma 3 della norma stabilisce che questa consegna si intende assolta con la messa a disposizione dell’attestato nell’area riservata del sito web dell’impresa assicuratrice, alla quale l’interessato può accedere mediante le credenziali assegnategli; la stessa impresa deve prevedere anche delle modalità di consegna telematica aggiuntive, da attivarsi su richiesta dell’interessato. Il comma 7 stabilisce che per le coperture r.c.a di flotte di veicoli a motore, la consegna telematica degli attestati di rischio avvenga sempre on line su richiesta del contraente, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti. Per i contratti conclusi tramite intermediari (comma 8), la compagnia assicurativa garantisce la stampa dell’attestato (sempre attraverso l’intermediario), all’avente diritto che ne faccia richiesta o a persona dallo stesso designata, senza applicazione di costi; tale attestato, tuttavia, non è utilizzabile in sede di stipula di un nuovo contratto.

L’art. 9 prescrive che all’atto della stipulazione di un contratto di r.c.a, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato di rischio per via telematica, accedendo alla Banca dati degli attestati. Nel caso l’attestato non risulti presente nella citata Banca dati, la compagnia acquisisce in via telematica l’ultimo attestato di rischio utile e, per il periodo residuo, chiede al contraente di rilasciare una dichiarazione che permetta di ricostruirne la posizione assicurativa ai fini dell’assegnazione della classe di merito.

Il Regolamento si occupa poi di altre fattispecie relative, ad esempio, alla validità dell’attestazione (art.8), per le quali rinviamo gli interessati ad un’attenta lettura del provvedimento.

Il testo del Regolamento IVASS è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR15165

Regolamento IVASS