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13 Marzo 2015Roma, 13 Marzo 2015
INT15090
SM
Oggetto: Trasporti Internazionali. Nuove formalità legate al rilascio della licenza comunitaria.
Con la circolare n.1 del 10 Marzo 2015, la Direzione Generale per l’intermodalità del Ministero dei Trasporti ha dettato le prime disposizioni applicative dell’art. 29 bis del decreto legge “Sblocca Italia” (decreto legge 133/2014, convertito in legge 164/2014 – vedi la circolare Conftrasporto NOR14342 del 12 Novembre 2014). Questa norma, come si ricorderà, è intervenuta sulle cause che incidono sul requisito dell’onorabilità ai fini dell’accesso alla professione (previste al comma 2, art.5 del d.lgvo 395/2000 e ss modifiche), inserendo la presenza di “un’informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 Settembre 2011, n.159, e successive modificazioni”.
Con la circolare in commento, il Ministero dei Trasporti ha dato attuazione a questa novità anche, per quello che ci interessa, per le richieste di rilascio della licenza comunitaria. Pertanto, le imprese di autotrasporto devono allegare alla loro istanza:
– l’elenco dei nominativi da sottoporre a verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 d.lgvo 159/2011 (*) (codice antimafia), da redigere secondo l’allegato 1 della circolare ministeriale.
– una dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per ognuno dei soggetti sopra indicati, utilizzando il modello allegato 2 della circolare ministeriale.
Entrambi questi modelli devono essere sottoscritti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 445 del 28 Dicembre 2000 (occorre allegare una copia del documento di identità di chi firma).
Per le richieste di rilascio della licenza già presentate, è opportuno che le imprese inviino al più presto le suddette dichiarazioni al Ministero dei Trasporti, al fine di evitare rallentamenti nell’istruttoria delle pratiche.
Appare inevitabile, soprattutto in questa prima fase, che la necessità da parte del Ministero di attivarsi presso le Prefetture per ottenere la comunicazione antimafia, comporterà un allungamento dei tempi di rilascio delle licenze comunitarie. Infatti, in attesa che il Ministero dei Trasporti possa eseguire le verifiche antimafia in prima persona accedendo al sistema SI.CE.ANT (Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia), la tempistica rimane quella dettata dall’art. 88, comma 4 bis del codice antimafia, secondo il quale:
– la comunicazione antimafia è rilasciata dal Prefetto entro 30 giorni dalla data di consultazione;
– trascorso questo termine, l’amministrazione può procedere al rilascio del provvedimento di competenza, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del codice antimafia.
Tenuto conto di ciò, consigliamo alle imprese (soprattutto quelle che devono rinnovare la licenza comunitaria) di muoversi per tempo, presentando la domanda completa anche dei nuovi allegati con almeno due mesi di anticipo.
In ultimo, occorre evidenziare che le imprese iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd “white list”, istituite presso le Prefetture – vedi la circolare Conftrasporto NOR14241 dell’8 Luglio 2014), sono state esentate dalla compilazione dell’elenco di cui all’allegato 1, e dell’allegato 2. Per esse, è sufficiente che il rappresentante legale dichiari, nell’allegato 1, che l’impresa è iscritta in questi elenchi della Prefettura specificata nella domanda.
Il testo della nota ministeriale e degli allegati, sono disponibili ai link sotto indicati
Cordiali saluti
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(*) art.85 del d.lgvo 159/2011
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2-ter. Per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.
omissis
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