FIS15001 – Accise. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, per il IV trimestre 2014.

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Roma, 5 Gennaio 2015

FIS15001
SM

Oggetto: Accise. Disponibilità del modello di domanda e del software per la compilazione, per il IV trimestre 2014.

Con nota prot. 145055/RU del 22 Dicembre u.s, l’Agenzia delle Dogane ha informato che è possibile richiedere il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel IV trimestre 2014 (1 Ottobre/31 Dicembre u.s), sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton., per un importo pari ad €. 216,58609 per mille litri di gasolio  (21,658609 centesimi di € al litro).

L’istanza per ottenere il beneficio deve essere presentata entro il 31 Gennaio p.v, nel rispetto delle seguenti formalità:
– al seguente indirizzo telematico:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Dogane/Operatore/Accise/ (quindi cliccare su Benefici gasolio da autotrazione e poi su Beneficio gasolio autotrazione 4° trimestre 2014), è stato pubblicato il software per la compilazione e la stampa della dichiarazione. Il software predispone un file con la dichiarazione di consumo, che gli utenti interessati possono:
• trasmettere per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I;
• oppure, in alternativa, presentare al competente Ufficio delle Dogane su supporto informatico (CD rom, DVD, pen drive USB), unitamente alla stampa della dichiarazione debitamente sottoscritta.
Al fine di agevolare l’inserimento dei dati, l’Agenzia ricorda che il software, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, permette il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio.

– Competenti per territorio a ricevere le dichiarazioni sono:
• per le imprese nazionali, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede operativa o, in caso di più sedi operative, rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
• per le imprese comunitarie obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
• per le imprese comunitarie non obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’Ufficio delle dogane di Roma 1.

– Per l’utilizzo in compensazione del credito relativo al IV trimestre, la scadenza ultima è quella del 31 Dicembre 2016, mentre per richiedere il rimborso delle eccedenze non compensate c’è tempo fino al 30 Giugno 2017. Infatti, proseguendo in una prassi di non facile comprensione che dura oramai da un anno, la nota dell’Agenzia riporta delle scadenze relative al III trimestre (che sono il 31 Dicembre 2015 per l’utilizzo in compensazione e il 30 Giugno 2016 per richiedere il rimborso delle eccedenze non utilizzate) che, tuttavia, non sono valide per il IV trimestre visto che:
• l’art.4, comma 3 del D.P.R 277/2000 (come modificato  dall’art. 61, comma 1 del d.l 1/2012) stabilisce che la compensazione è possibile fino al 31 Dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito;
• il credito, a sua volta, sorge trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda o degli eventuali chiarimenti richiesti dall’Agenzia, senza che questa notifichi un provvedimento di rigetto. Pertanto, nel IV trimestre il credito sorge senz’altro nel 2015, per cui l’utilizzo in compensazione sarà possibile entro il 31 Dicembre del 2016.

– Il codice tributo per l’utilizzo nel mod. F24,  è sempre il “6740”;

– I crediti per le accise riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012, sono  compensabili anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 €.

In ultimo, raccomandiamo alle imprese di prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda (ed in particolare, di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati e dell’importo a credito), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele (art.75 D.P.R 445/2000).

Il testo della circolare dell’Agenzia è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS15001

Nota Agenzia Dogane