

Roma, 20 Novembre 2014
FIS14355
SM
Oggetto: esenzione dall’imposta di registro delle cause di modesto valore. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione n. 97 del 10 Novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate si è adeguata all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 16310 del 16 Luglio scorso, affermando che sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro e dal bollo tutte le Sentenza pronunciate su controversie di valore non superiore a 1.033 €, comprese quelle dei Giudici ordinari. Fino ad ora, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’applicazione di questa esenzione alle Sentenze dei Giudici ordinari, in quanto la norma istitutiva (l’art.46 della Legge 374/1991) è contenuta nel provvedimento che disciplina l’Ufficio del Giudice dei Pace.
Questa interpretazione è stata smentita dalla Cassazione con la Sentenza prima indicata, dove ha affermato che:
– lo scopo della norma è quello di evitare all’utente di dover sostenere un costo che, essendo determinato in misura percentuale rispetto al valore della causa, “ammonta comunque ad importo irrisorio e inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione”;
– l’obiettivo appena citato sussiste per tutte le controversie di valore modesto, comprese quelle instaurate davanti al Giudice ordinario.
Il testo della Risoluzione è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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