

Roma, 20 Novembre 2014
FIS14354
SM
Oggetto: Tracciabilità dei pagamenti delle associazioni senza scopo di lucro. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Risoluzione n. 102/E del 19 Novembre u.s, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione “estensiva” della norma contenuta all’art. 25, comma 5 della legge 133/1999, la quale prevede l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti (ricevuti ed eseguiti) superiori a 516,46 €, nei confronti di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, sanzionandone l’inosservanza con la decadenza dal regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991 e ss modifiche.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che da questa norma traspare la volontà del legislatore di imporre la tracciabilità dei pagamenti a tutti i soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla citata Legge 398/1991; regime che, grazie all’art. 9 bis del D.L 417/1991 (convertito con Legge 66/1992), è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro.
Pertanto, l’Agenzia ha sostenuto che l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica a tutte gli enti che hanno scelto il predetto regime forfettario della Legge 398/1991, allargando quindi il perimetro della norma al di la delle associazioni sportive dilettantistiche.
La conseguenza collegata alla mancata tracciabilità dei pagamenti è la perdita dei benefici legati al regime fiscale forfettario, per cui l’associazione dovrà applicare il regime ordinario di determinazione del reddito a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti.
Il testo della Risoluzione delle Entrate è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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