Roma, 12 Novembre 2014
NOR14343
SM
Oggetto Decreto Legge in materia di “degiurisdizionalizzazione”. Conversione in Legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 Novembre u.s, è stato pubblicata la Legge 162 del 10 Novembre u.s, con la quale è stato convertito in Legge il decreto n.132 recante misure urgenti in materia di “degiurisdizionalizzazione” e di definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
Nella conversione in Legge, sono state confermate le misure previste agli art. 2 e 3 del decreto (commentate con la circolare Conftrasporto NOR14291 del 15 Settembre u.s), che subordinano l’avvio di una controversia giudiziale all’invito, rivolto alla controparte mediante il suo avvocato, di stipulare una “convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati”, nelle seguenti materie:
– risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti;
– richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme fino a 50.000 €.
L’improcedibilità della causa dovuta alla mancanza di questo invito, va eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice adito non oltre la prima udienza. Inoltre, la condizione di procedibilità si intende soddisfatta quando controparte non vi aderisca o non faccia sapere le sue intenzioni entro 30 gg o, infine, una volta scaduto il termine indicato dalle parti sulla convenzione per ricercare un accordo.
Un’importante novità introdotta durante la conversione in Legge del provvedimento, riguarda il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art. 19, lett. d ter) che, in pratica, ricorda sotto certi aspetti quello immobiliare. Infatti, il pignoramento si esegue attraverso la notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto, in cui si indicano gli estremi identificativi del veicolo con l’intimazione a consegnare i beni pignorati con i documenti attestanti la proprietà, entro 10 gg, all’Istituto vendite giudiziarie del luogo dove si trova la residenza o la sede del debitore. In mancanza della consegna, gli organi di Polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione e dei titoli che attestano la proprietà del mezzo, per consegnare il tutto al citato Istituto vendite giudiziarie. Nel frattempo, il creditore è chiamato a trascrivere l’atto di pignoramento al P.R.A e a depositare la nota di iscrizione a ruolo presso cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione.
Il testo del decreto in commento, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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