Roma, 12 Novembre 2014
NOR14342
SM
Oggetto: decreto Sblocca Italia. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Facciamo seguito alla precedente comunicazione Conftrasporto NOR14339 del 6 Novembre u.s, per informarvi che sul Supplemento Ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’11 Novembre u.s è stata pubblicata la Legge n. 164, sempre dell’11 Novembre, di conversione del decreto Legge n. 133 del 12 Settembre u.s (cd. Sblocca Italia).
Ricordiamo che nella fase di conversione in Legge sono state inserite norme che interessano da vicino l’autotrasporto di merci per conto di terzi, in materia di:
– Repressione del cabotaggio illegale, mediante l’inversione dell’onere della prova a carico del conducente del veicolo con targa estera (art.32 bis, comma 1). Pertanto se, durante un controllo su strada, gli agenti riscontrino un’incompatibilità tra le registrazioni del tachigrafo e la documentazione che deve trovarsi sul mezzo quando si effettua attività di cabotaggio, o il conducente riesce a spiegare i motivi di tale incompatibilità altrimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 € a 15.000 € ed al fermo del veicolo per tre mesi (art. 46 bis, comma 1, Legge 298/1974). La stessa sanzione si applica quando la documentazione di cui sopra non si trovi sul veicolo.
– Fruizione mediante credito d’imposta, dei contributi agli investimenti e di quelli alla formazione per l’anno 2014 (art.32 bis, comma 2). Per i contributi agli investimenti, lo strumento del credito d’imposta diventa la modalità ordinaria di fruizione (quindi, l’impresa che preferisca l’accredito in conto corrente dovrà dichiararlo espressamente), nel limite massimo di 15 mln di €uro. Per i contributi alla formazione è stato previsto un meccanismo inverso: chi vuole ottenere il credito d’imposta dovrà dichiararlo, fermo restando che la fruizione è consentita non oltre complessivi 10 mln €uro.
– Ricorsi al Comitato Centrale per l’Albo, contro i provvedimenti delle motorizzazioni in materia di accesso alla professione e di sanzioni disciplinari (art. 32 bis, comma 3). Questa competenza diventerà operativa con il passaggio della tenuta dell’Albo dalle Province alle motorizzazioni provinciali, prevista dalla Legge di stabilità del 2014 (art.1, comma 94 della Legge 147/2013) ma non ancora operativa.
– Tracciabilità dei flussi finanziari (art.32 bis, comma 4). Tutti i soggetti della filiera del trasporto sono obbligati ad usare mezzi di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali), per i compensi dovuti in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada concluso ai sensi del d.lgvo 286/2005.
– Onorabilità dell’impresa di trasporto (art. 29 bis). Il requisito non sussiste (o, se esisteva, viene a cadere), quando taluno dei soggetti che deve rispettarlo (gestore dei trasporti e gli altri indicati all’art.6 del D.D. del 25.11.2011) venga colpito da un’informativa interdittiva antimafia.
Uno stralcio del decreto legge sblocca Italia con le norme prima commentate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :