NOR14336 – Intestazione temporanea dei veicoli. Prima circolare del Ministero dell’Interno.

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Roma, 3 Novembre 2014

NOR14336

Oggetto: Intestazione temporanea dei veicoli. Prima circolare del Ministero dell’Interno.

Proseguono i chiarimenti sulle implicazioni legate all’intestazione temporanea dei veicoli utilizzati in via esclusiva, personale e continuativa per più di 30 gg, da parte di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione (sulla quale vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto CIR14329 del 28 Ottobre u.s). In data 31 Ottobre u.s il Ministero dell’Interno ha infatti divulgato una prima circolare esplicativa, in cui ha tuttavia preannunciato l’emanazione di  una specifica direttiva per le forze di Polizia, sulle tematiche maggiormente legate all’attività di controllo e sanzionatoria.

La circolare in commento non aggiunge elementi nuovi rispetto alla nota del Ministero dei Trasporti prot. 23743 del 27 Ottobre (commentata con la circolare Conftrasporto sopra indicata), e si sofferma in particolare sul comodato; per questa figura, viene evidenziato che l’obbligo di annotazione scatta soltanto se (a prescindere dalla forma del contratto – scritta o orale ) il veicolo venga utilizzato dal comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 gg.
La nota degli Interni si sofferma poi sul comodato in ambito familiare, ribadendo che l’obbligo di annotazione non sussiste quando la vettura venga utilizzata da un familiare convivente e, comunque, in mancanza di un utilizzo esclusivo, personale e continuativo per più di 30 gg da parte della stessa persona.

Quanto alla decorrenza dell’obbligo, viene confermato:
– che si applica alle fattispecie poste in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 Novembre 2014;
– che fino al 3 Dicembre non può applicarsi nessuna sanzione in materia, tenuto conto che le formalità legate al nuovo adempimento devono essere completate entro 30 giorni.

Infine, la nota degli Interni precisa che se alla guida si trova un soggetto diverso dal comodatario e ricorrono i presupposti per l’obbligo di annotazione, è a quest’ultimo che va contestata la violazione dell’art. 94, comma 4 bis del c.d.s (che comporta il pagamento di una somma da un minimo di 705 € ad un massimo di 3526 € – art. 94, comma 3 c.d.s) e non al conducente al quale, inoltre, non può contestarsi nemmeno la violazione del comma 4, art. 94 c.d.s (circolazione con veicoli per il quale non è stato l’aggiornamento dei documenti di circolazione). Inoltre, non è sanzionabile la mancanza a bordo della documentazione attestante la comunicazione in motorizzazione del nominativo dell’utilizzatore, visto che la norma punisce soltanto l’omessa comunicazione. Obbligato in solido anche per questa tipologia di violazioni, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui al comma 1, art. 196 c.d.s.

Il testo della nota del Ministero dell’Interno, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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NOR14336

Circolare Ministero Interno 31 ottobre

Nota Ministero Interno