NOR14332 – Decreto Sblocca Italia. Approvazione da parte della Camera dei deputati. Disposizioni di interesse per le imprese di autotrasporto.

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31 Ottobre 2014

Roma, 31 Ottobre 2014

NOR14332
SM

Oggetto: decreto Sblocca Italia. Approvazione da parte della Camera dei deputati. Disposizioni di interesse per le imprese di autotrasporto.

Nella seduta di ieri, 30 Ottobre, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di Legge di conversione del decreto legge 133 del 12 Settembre 2014, all’interno del quale sono state inserite delle norme di interesse per il settore dell’autotrasporto. Il disegno di Legge approda ora al Senato (atto n. 1651) il quale, prevedibilmente, non apporterà modifiche significative anche tenendo conto che il decreto deve essere convertito in Legge entro l’11 Novembre p.v.

Le disposizioni che toccano da vicino il nostro settore sono contenute all’art. 29 bis ed al 32 bis, e riguardano le seguenti tematiche.

– CABOTAGGIO CON VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO – INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA (art. 32 bis, comma 1).
Sul cabotaggio, viene inserito un nuovo comma (l’1 bis) all’interno dell’art. 46 bis della Legge 298/1974. Questa disposizione, come si ricorderà, era stata introdotta in occasione della riforma del c.d.s avvenuta con la Legge 120/2010, e punisce le irregolarità nel trasporto di cabotaggio con una sanzione amministrativa da €. 5.000 ad €. 15.000, e con la misura accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione nel triennio).
La modifica introdotta con lo Sblocca Italia realizza l’inversione dell’onere della prova a carico del conducente estero fermato per un controllo su strada. In pratica, qualora gli agenti rilevino una difformità tra le registrazioni del cronotachigrafo (o altri elementi relativi alla circolazione) e la documentazione che deve trovarsi sul mezzo quando si effettua il trasporto di cabotaggio, o il conducente riesce a spiegare questa difformità oppure è soggetto alle sanzioni prima citate del comma 1 dell’art. 46 bis. Questa norma dovrebbe consentire, finalmente, di combattere le illegalità diffuse nel trasporto di cabotaggio visto che gli attuali strumenti a disposizione delle forze dell’ordine si sono dimostrati insufficienti .

–  FRUIZIONE CON IL MECCANISMO DEL CREDITO DI IMPOSTA, DEI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ED ALLA FORMAZIONE PER L’ANNO 2014 (art. 32 bis, comma 2).
La disposizione si rivolge a coloro che abbiano chiesto i contributi agli investimenti e alla formazione per l’anno 2014; si tratta, quindi, dei contributi previsti, rispettivamente, dal D.M. del 3 Luglio 2014 e dal D.M del 19 Giugno 2014 per i quali viene introdotto il meccanismo della fruizione mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione tramite il modello F24. In particolare:
„«- per i contributi agli investimenti, la modalità ordinaria di fruizione è quella del credito d’imposta, a meno che l’interessato non dichiari espressamente di preferire l’accredito sul conto corrente;
„«- per i contributi alla formazione, invece, la modalità ordinaria è l’accredito in conto corrente, a meno che il beneficiario non dichiari espressamente di preferire il credito d’imposta.

Lo strumento del credito d’imposta non è invece utilizzabile per i contributi richiesti per l’anno 2013,  a causa di impedimenti di carattere giuridico evidenziati dalla Commissione Bilancio della Camera.

– POTERE DEL COMITATO CENTRALE DI DECIDERE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELLE MOTORIZZAZIONI IN MATERIA DI ALBO (art. 32 bis, comma 3).
Vengono ampliate le competenze del Comitato Centrale per l’Albo, al quale è assegnato il compito di decidere – con provvedimento definitivo –  contro i provvedimenti adottati dagli Uffici della motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo degli autotrasportatori, e di sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. La decisione del Comitato Centrale sarà poi comunicata alla motorizzazione competente, che provvederà alla revoca o alla sospensione dell’iscrizione all’Albo.

– TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 32 bis, comma 4).
La disposizione prevede l’obbligo per tutti i soggetti della filiera del trasporto di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali), per corrispondere i compensi dovuti in adempimenti di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al d.lgvo 286/2005; pertanto, viene sancito il divieto di utilizzo del contante. La violazione di questa disposizione, viene sanzionata ai sensi dell’art. 51, comma 1 del d.lgvo 231/2007 (comunicazione al Ministero dell’Economia, per gli adempimenti previsti dall’art. 14 della Legge 689/1981).

– ONORABILITA’ DELL’IMPRESA DI AUTOTRASPORTO (art 29 bis).
Tra le ipotesi che comportano la mancanza dell’onorabilità in capo all’impresa di autotrasporto (o la perdita del requisito, qualora si verifichi dopo l’iscrizione all’Albo), previste dall’art. 5, comma 2 del D.Lgvo 395/2000 e ss modifiche, viene inserita l’esistenza di un’informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 dei codici di leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgvo 159/2011 e ss modifiche, nei confronti di uno dei soggetti verso i quali deve sussistere il requisito.

Di seguito, riportiamo i testi delle norme sopraindicate.

Articolo 29-bis. (Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto).
1. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) sia stata oggetto di un’informativa antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

Articolo 32-bis. (Disposizioni in materia di autotrasporto).
1. All’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, e succes-sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo».

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisizione di beni capitali, relativi all’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settem-bre 2007, n. 227, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell’autotrasporto dall’articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre comples-sivi 15 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d’Italia e in-testata all’Agenzia delle entrate, fornendo all’Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito d’imposta può essere uti-lizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, da eseguire secondo modalità tele-matiche definite d’intesa tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l’Agenzia delle entrate verifica che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l’im-porto del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano tale requisito. Al credito d’imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non si applica il limite previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale relativi all’articolo 2, comma 2, lettera f), del regola-mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa di-chiarazione di voler fruire del credito d’imposta, nei limiti delle ri-sorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 10 milioni di euro.

3. Al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente: «l-quinquies) decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli uffici della motorizzazione civile in ma-teria di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni discipli-nari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impu-gnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono es-sere notificate al ricorrente e all’ufficio della motorizzazione civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall’albo sono comunicati al competente ufficio della mo-torizzazione civile per la revoca o la sospensione dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori».

4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novem-bre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

Cordiali saluti

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NOR14332