

Roma, 27 Ottobre 2014
CIR14328
SM
Oggetto: Conversione delle patenti di guida comunitarie.
Con circolare prot. 23455/08.03 del 23 Ottobre u.s, la Divisione 5 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti ha risposto ad una serie di quesiti sollevati dalle competenti Autorità di altri Stati della U.E, in merito al riconoscimento delle patenti di guida comunitarie mediante l’apposizione di un tagliando. In merito, il Ministero ha chiarito che la procedura di riconoscimento non è più prevista dalla vigente direttiva U.E sulle patenti (2006/126/CE e successive modifiche), per cui anche l’Italia si è adeguata in tal senso.
Viceversa, il titolare di patente comunitaria è obbligato a chiederne la conversione in questi due casi:
1. alla scadenza del titolo di guida. In questo caso, il conducente (che fino a quel momento, può comunque guidare in Italia) deve far convertire la sua patente rivolgendosi al competente Ufficio della Motorizzazione il quale, a sua volta, provvede a ritirargliela e a consegnarla alle competenti autorità dello Stato di rilascio. Se la conversione viene chiesta in anticipo rispetto alla scadenza, la durata della patente italiana coincide con quella residua della patente estera se non viene prodotto un certificato medico relativo alla conferma di validità.
2. Trascorsi due anni da quando ha acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia, quando la sua patente estera non riporti una data di scadenza oppure abbia validità superiore a quella indicata dall’art. 7, par. 2 della direttiva U.E 2006/126 (5 anni, per le patenti C, CE,C1,C1E). La circolare precisa che a coloro che hanno stabilito la predetta residenza in Italia prima del 19 Gennaio 2013 (data di entrata in vigore, nel nostro Paese, della citata direttiva U.E 2006/126, recepita con D.Lgvo 59 del 18 Aprile 2011 – vedi circolare Conftrasporto NOR13021 del 22 Gennaio 2013), è consentito guidare nel nostro Paese con la loro patente estera fino al 19 Gennaio 2015, dopodiché devono farla convertire. Anche in questa fattispecie, la conversione può essere richiesta prima del tempo e, in mancanza di certificato medico, la durata della patente italiana coincide con quella residua della patente U.E.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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