

Roma, 21 Ottobre 2014
NOR14325
SM
Oggetto: Tempi di guida e di riposo e cronotachigrafo. Giurisprudenza
Con l’Ordinanza n. 21062 del 7 Ottobre scorso, la Cassazione ha confermato che le violazioni dei tempi di guida e di riposo di cui al Regolamento U.E 561/2006, accertate in via differita, ricadono sempre nel campo di applicazione del Codice della strada, nonostante la legislazione in materia contenga molteplici richiami alla tutela del conducente inteso come lavoratore; da ciò ne consegue che le stesse vanno contestate, notificando il relativo verbale al trasgressore e all’obbligato in solido nei termini prescritti dall’art. 201, comma 1 del c.d.s (90 giorni dall’accertamento).
Questa conclusione vale sia per le violazioni dell’art. 174 c.d.s accertate dagli Ispettori del Lavoro durante le verifiche nei locali dell’impresa (fattispecie, questa, affrontata nell’Ordinanza in esame), sia per quelle appurate dagli organi di Polizia nei propri uffici a seguito dell’analisi dei dati scaricati dal tachigrafo digitale. Ricordiamo che quest’ultima possibilità è stata espressamente prevista al punto 13 della circolare interministeriale – Trasporti ed Interni – del 22 Luglio 2011 – commentata con la circolare Conftrasporto CIR11156 del 2 Agosto 2011- , la quale ha opportunamente precisato:
– che il controllo riguarda comunque i dati dei 28 giorni precedenti al controllo su strada, per cui non si estende alle violazioni commesse prima di questo periodo;
– che il download dei dati deve essere formalizzato ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981, e che da quella data decorrono i 90 giorni per la notifica dell’eventuale verbale al conducente e all’obbligato in solido.
In tema di responsabilità per la manomissione del cronotachigrafo, segnaliamo un orientamento del Tribunale di Treviso (Sentenza del 20 Novembre 2013, n. 1020, diffusa in questi giorni) che, a differenza della Polizia stradale, non ha ritenuto configurabile nei confronti dell’autista il reato previsto dall’art. 437 c.p. (rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni). Ciò in quanto il comportamento del conducente, trovato alla guida di un camion con il cronotachigrafo disattivato, viene già sanzionato dal comma 2 dell’art. 179 c.d.s che è norma speciale rispetto alla disposizione penale prima indicata, prevalendo così su quest’ultima.
Il testo dell’Ordinanza della Cassazione, è disponibile al link sopraindicato.
Cordiali saluti.
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