SPE14311 – Trasporti eccezionali. Modifica al disciplinare scorte tecniche.

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Roma, 3 Ottobre 2014

SPE14311
SM

Oggetto: Trasporti eccezionali. Modifica al disciplinare scorte tecniche.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 Ottobre u.s è stato pubblicato il decreto del Ministero dei Trasporti del 27 Agosto 2014, con le modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto del 18 Luglio 1997 e ss modifiche (d’ora in poi disciplinare).
Il decreto interviene su alcuni aspetti del disciplinare, alcuni dei quali erano già stati ritoccati nel 2011 (vedi la circolare Conftrasporto SPE11083 del 27 Aprile 2011, di commento al d.m. 4.2.2011).

In sintesi, le novità introdotte hanno interessato i seguenti aspetti:
– Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione al servizio di scorta (art.1)
Per le imprese che esercitano professionalmente questa attività, è stata prevista la possibilità di integrare il numero minimo di veicoli in disponibilità, previsto dall’art.2, comma 1, lett. g3 del disciplinare (pari a 5 mezzi), con veicoli presi anche in comodato, documentato da atto scritto avente data certa. Inoltre, in aggiunta al personale specificato alla lett. g4 del predetto articolo (6 dipendenti, soci, oppure collaboratori non occasionali con rapporto di durata non inferiore ad un anno), queste imprese possono avvalersi di altro personale abilitato, assunto a tempo determinato o in modo occasionale.

– Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di trasporto (art.2).
Le possibilità indicate al paragrafo precedente, sono state estese anche alle imprese di autotrasporto per conto terzi (ed a quelle in conto proprio), titolari di autorizzazione a svolgere servizi di scorta tecnica per i loro veicoli. In particolare, queste imprese possono ricorrere:
– all’utilizzo di mezzi anche in comodato, per integrare il numero minimo stabilito dall’art.3, comma 2 del disciplinare (3 mezzi);
– all’impiego di personale assunto a tempo determinato o in modo occasionale, in aggiunta a quello previsto sempre dal comma 2, art. 3 del disciplinare (2 dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno).

– Sospensione dell’autorizzazione al servizio di scorta (art.3)
Viene profondamente modificata la norma (art.4, comma 5 del disciplinare) che concede al Prefetto il potere di sospendere l’autorizzazione al servizio di scorta, per la violazione dell’art.10, comma 25 ter del c.d.s. Infatti, ora la sospensione può scattare soltanto in presenza di 6 infrazioni in un biennio (in precedenza ne bastavano 2), di cui almeno 3 devono essere state commesse dalla stessa persona.

– Rilascio dell’attestato di abilitazione (art.5).
Il colloquio che precede il rinnovo dell’abilitazione, può essere sostenuto anche nei 5 mesi precedenti alla scadenza e, in tal caso, il rinnovo decorre dalla data della predetta scadenza. Se il candidato non supera il colloquio, l’abilitazione viene immediatamente revocata.

– Numero di veicoli e di persone da impiegare nei servizi di scorta (art.6).
Viene inserita una nuova lettera “a-2 bis” nell’art. 10, comma 1 del disciplinare che, nel riprendere la stessa ipotesi precedentemente disciplinata alla lettera “a3” (ora abrogata), prevede che quando la circolazione avvenga sulle strade a doppio senso con una corsia per senso di marcia, la scorta tecnica si compone di un autoveicolo con a bordo il conducente ed una persona munita di abilitazione. Prima di questa modifica, era sufficiente un veicolo con alla guida un conducente abilitato alla scorta. Ricordiamo che l’ipotesi in questione è quella dei trasporti eccezionali con:
• Larghezza nei limiti dell’art. 61 c.d.s e lunghezza superiore a 29 m;
• Larghezza superiore a 2,70 m. e lunghezza non superiore a 21m;
• Larghezza non superiore a 3,20 m e lunghezza nei limiti dell’art. 61 c.d.s.

– Servizi di scorta mista (art.7).
Significative appaiono anche le modifiche apportate all’art. 10 bis del disciplinare, in merito alle scorte miste. In particolare, la nuova formulazione della norma prevede quanto segue:
• quando la Polizia decida di aumentare la scorta tecnica ai sensi dell’art.16, comma 5, lett. a) del D.P.R 495/1992 e ss modifiche (Regolamento di esecuzione del c.d.s), non può richiedere più di un veicolo e di due persone abilitate in aggiunta a quanto previsto dall’art. 10 del disciplinare.
• Quando la richiesta di aumento della scorta venga formulata ai sensi dell’art. 16, comma 5, lett. b) del Regolamento, il limite prima citato di veicoli e uomini aggiuntivi (un veicolo e due persone abilitate) si applica laddove la Polizia non ritenga necessario intervenire con propri uomini. Diversamente, e salvo che non occorrano particolari interventi di regolazione del traffico, oppure la chiusura totale della strada per tratti superiori ai 2 Km o che sia prevista la formazione di un convoglio di più di tre veicoli o trasporti eccezionali, il numero di veicoli e degli abilitati alla scorta tecnica viene deciso con provvedimento del responsabile dell’ufficio da dipendono gli organi di polizia stradale, fermo restando che non può superare quello previsto:
„«- all’art. 10, comma 1, lett. e) del disciplinare – quattro veicoli di cui tre condotti da persone munite di abilitazione alla scorta ed uno con a bordo il conducente ed un soggetto abilitato ;
„« – ovvero comma 2, secondo periodo – che prevede, in determinati casi, la possibilità di sostituire uno degli autoveicoli di cui sopra condotti da personale abilitato, con due motocicli condotti anch’essi da soggetti abilitati al servizio di scorta.
In ogni altro caso – conclude il comma 3 del nuovo art. 10 bis del disciplinare – il numero massimo di veicoli e del personale di scorta tecnica sopra indicati, non può essere aumentato di più di un veicolo e di due persone abilitate.

– Obblighi del capo scorta (art.8).
Viene ulteriormente specificata la comunicazione che il capo scorta deve effettuare al compartimento di Polizia stradale prima dell’inizio del trasporto, prevedendosi che:
• il compartimento competente a ricevere la comunicazione, è quello del luogo di partenza;
• la comunicazione deve contenere la data e l’ora di inizio del viaggio, le generalità del capo scorta ed il suo recapito telefonico. Secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell’Interno, la comunicazione può effettuarsi anche con strumenti telematici.

Il testo del decreto del 27 Agosto u.s, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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SPE14311

Decreto Ministeriale