

Roma, 15 Luglio 2014
FIS14251
SM
Oggetto: Fisco. Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati. Nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Circolare n. 22/E dell’11 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per lavoratori dipendenti e assimilati, previsto dall’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014, dopo le modifiche introdotte alla disposizione durante la conversione in legge del provvedimento (Legge 89/2014 – vedi la circolare Conftrasporto FIS14215 del 24 Giugno u.s).
Le principali novità hanno interessato i meccanismi di recupero del credito, da parte dei sostituti d’imposta. Infatti, nella versione originaria del provvedimento, per il recupero delle somme erogate a titolo di “bonus Irpef” i sostituti di imposta potevano utilizzare, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute del singolo periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo. Dopo la conversione del decreto, invece, il credito erogato è recuperabile tramite compensazione nel modello di F24, avvalendosi del codice tributo “1655” istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 48/2014 (vedi la circolare Conftrasporto FIS14164 dell’8 Maggio u.s).
A questo proposito, l’Agenzia ha precisato che:
– la compensazione per il recupero del credito, non è soggetta al limite massimo compensabile di 700mila euro l’anno previsto dall’art.9, c. 2 del D.L. n. 35 del 2013;
– non trova applicazione la norma che prevede il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010).
Circa le concrete modalità di utilizzo del credito, la circolare prevede che il codice tributo 1655 debba essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati possono riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate riporta due ipotesi in cui potrebbe trovarsi un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese:
– il sostituto d’imposta eroga il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, matura a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo;
– il sostituto d’imposta recupera il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori e, pertanto, matura un debito verso l’erario per il corrispondente importo. In quest’ultimo caso, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese:
• se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza.;
• se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito.
Il mese e l’anno di erogazione da indicare in F24, secondo la circolare, vanno individuati con riferimento al giorno in cui il credito è stato erogato ai lavoratori (anche quando il credito venga utilizzato nel 2015) e, in genere, coincide con quello di pagamento delle retribuzioni. A questo proposito l’Agenzia ha riportato degli esempi nella sua circolare, che si consiglia di leggere.
Sempre nella sua circolare, l’Agenzia ha riportato degli esempi (che consigliamo anche questi di leggere) sulle seguenti tematiche:
– recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014;
– erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015, che deve considerarsi come avvenuta nel mese di dicembre 2014;
– erogazioni effettuate in più mesi, per cui se il sostituto d’imposta utilizza lo stesso modello F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi differenti , deve indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese;
– contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori. Se il sostituto d’imposta, in un dato mese, eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza;
– erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta utilizza il codice tributo 1655, anche quando eroghi il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015. In tal caso andranno indicati come mesi di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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