

Roma, 11 Luglio 2014
CIR14245
SM
Oggetto: Codice della strada. Disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli. Chiarimenti del Ministero dei Trasporti.
Com’è noto, con una circolare del 6 Dicembre 2012 (vedi la nota Conftrasporto NOR12316 del 10 Dicembre 2012), il Ministero dei Trasporti aveva sospeso l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.P.R 198 del 28 Settembre 2012 (che, in attuazione dell’art. 94, comma 4 del c.d.s, ha introdotto l’art. 247 bis nel Regolamento di esecuzione del codice della strada – D.P.R 495/1992) il quale prevede:
– l’aggiornamento della carta di circolazione, in caso di variazioni dell’intestatario non dovute al trasferimento della proprietà del mezzo (o alla costituzione di usufrutto o alla stipulazione di un leasing);
– l’aggiornamento della carta di circolazione, quando il veicolo venga assegnato in comodato per più di 30 gg;
– l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, per i mezzi concessi in locazione sempre per un periodo superiore ai 30 gg.
Le difficoltà tecniche alla base del rinvio sono state superate e, per questo motivo, con circolare prot. 15513 del 10 Luglio 2014 il Ministero ha ora comunicato che le nuove procedure dirette ad attuare quanto sopra prenderanno il via dal 3 Novembre p.v, con un distinguo importante che interessa da vicino il nostro settore. Infatti, le procedure descritte nell’appena citata circolare ministeriale, al momento, non si applicano ai veicoli in disponibilità delle imprese che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
– iscrizione al REN o all’Albo degli autotrasportatori;
– licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
– autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).
Per tutti i soggetti appena indicati, il Ministero ha preannunciato che verranno emanate apposite disposizioni.
Illustriamo brevemente alcuni aspetti della nota ministeriale di interesse per tutte le imprese (ad esempio, per le vetture aziendali in dotazione), con una particolare attenzione al comodato ed alla locazione senza conducente.
In particolare:
– per quanto concerne il comodato, il paragrafo E 1.1) della nota ministeriale prevede una specifica procedura per i veicoli aziendali che l’impresa, per periodi superiori a 30 giorni, conceda in comodato d’uso gratuito ai suoi dipendenti. In questi casi, il Ministero ha previsto che:
• la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante, su delega del comodatario redatta in conformità agli allegati ministeriali, presenti istanza per l’annotazione nell’archivio nazionale dei veicoli, con le relative attestazioni di versamenti sui c.c.p 4028 (€ 16) E 9001 (€ 9);
• se la pratica di comodato viene effettuata per più veicoli aziendali, è possibile presentare una domanda cumulativa, alla quale occorre allegare l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, l’attestazione di versamento di € 16 sul c.c.p 4028 e quelle sul c.c.p 9001 (€ 9 x n veicoli);
• per i veicoli di cui l’azienda è in possesso a titolo di leasing o con patto di riservato dominio, non è richiesto il preventivo assenso del locatore o del venditore. Diversamente, è necessario l’assenso scritto del locatore per i veicoli in disponibilità dell’impresa a titolo di locazione senza conducente.
• A fronte della presentazione dell’istanza, viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Questa attestazione non occorre che si trovi a bordo del mezzo, per cui la sua mancanza non è sanzionabile. Pertanto, a differenza del comodato ordinario, nel comodato di veicoli aziendali non è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione.
• Le tariffe di cui sopra non sono dovute quando il comodatario sia individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo al comodante.
– Per quanto riguarda la locazione senza conducente, la norma prevede unicamente la necessità di richiedere l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli, senza l’emissione di un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. Pertanto, il locatore (avvalendosi dell’allegato 1/A della nota ministeriale) effettua la comunicazione all’Archivio nazionale dei veicoli, allegando l’attestazione di versamento sul solo c.c.p 9001 ( € 9); a fronte di ciò, gli viene rilasciata una ricevuta che non deve trovarsi obbligatoriamente a bordo del mezzo, per cui la sua mancanza non è sanzionabile. Scaduto il contratto di locazione senza che i dati relativi al nuovo locatario siano stati trasmessi all’Archivio nazionale dei veicoli, il mezzo si intende nuovamente nella piena disponibilità del locatore; di conseguenza, le annotazioni precedentemente effettuate nell’Archivio nazionale dei veicoli non sono più efficaci.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato. In ogni caso, ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena il Ministero avrà dettato le specifiche disposizioni per le imprese di autotrasporto per conto di terzi ed in conto proprio a cui, ripetiamo, le disposizioni della circolare ministeriale in commento non si applicano per i veicoli impiegati nell’esercizio dell’attività.
Cordiali saluti