NOR14241 – Decreto sulla Pubblica amministrazione. Commento alle disposizioni di maggiore interesse.

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Roma, 8 Luglio 2014

NOR14241
SM

Oggetto: Decreto sulla Pubblica amministrazione. Commento alle disposizioni di maggiore interesse.

Nell’ambito del decreto legge n. 90 del 24 Giugno u.s (attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati), sono state inserite alcune disposizioni di interesse per le imprese:

In particolare, segnaliamo quelle inerenti ai seguenti temi:

– Disposizioni di razionalizzazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art.22, commi da 1 a 10). Nell’ambito della razionalizzazione delle Autorità indipendenti operata dall’articolo in commento, vengono apportate alcune modifiche anche alla disciplina relativa all’Autorità di regolazione dei trasporti. La disposizione prevede che alla cessazione dall’incarico, i componenti non possono ricoprire incarichi in un’autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo di due anni; ed estende anche ai dirigenti a tempo indeterminato il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per almeno quattro anni dalla cessazione dell’incarico.
Infine, viene stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, individui uno più edifici da adibire a sede comune dove, entro il 30 giugno 2015 , l’Autorità dei Trasporti dovrà trasferire i propri uffici insieme alle altre Autorità Indipendenti di regolazione.
– Diritto annuale alle Camere di Commercio (art.28), per il quale viene disposta, a  partire dal 2015, una riduzione del 50%.
– La standardizzazione della modulistica (art.24, commi da 2 a 4), per cui le amministrazioni statali che non vi abbiano già provveduto, hanno a disposizione ancora 180 giorni per adottare una modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed imprese. Analogamente, ma senza un termine prefissato, Governo, Regioni ed Enti locali sono chiamati a concludere accordi o intese in sede di Conferenza unificata con i quali definire una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale (tenendo comunque conto delle specifiche normative regionali), per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali ed agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni inerenti l’edilizia e l’avvio di attività produttive.
– Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (Art. 29). Sono state introdotte misure più stringenti ai fini del contrasto ai fenomeni mafiosi, stabilendo l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di consultare, anche in via telematica, l’apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “WHITE LIST”- vedi la circolare Conftrasporto NOR13220 del 18 Luglio 2013), istituito presso ogni prefettura per le attività considerate particolarmente a rischio, vale a dire:
a)  trasporto di materiali in discarica per conto di terzi;
b)  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e)  noli a freddo di macchinari;
f)  fornitura di ferro lavorato;
g)  noli a caldo;
h)  autotrasporto per conto di terzi;
i)  guardiania dei cantieri.
L’iscrizione nell’elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
I benefici dell’iscrizione a tali elenchi vengono estesi anche ad attività diverse da quelle considerate a rischio.
– Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici (Art. 39) Attraverso le disposizioni in esame, si prevede che per le procedure di affidamento di appalti pubblici successive all’entrata in vigore del presente decreto, alcune irregolarità formali possano essere sanate senza determinare l’esclusione del concorrente: gratuitamente nei casi meno gravi ovvero a fronte del pagamento di una sanzione nei casi più rilevanti.
In particolare, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 38 d.lgs. 163/2006 (codice appalti) ai sensi del quale in caso di mancanza, incompletezza o altre irregolarità essenziali delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente responsabile può integrare quanto sopra  entro un termine non superiore a 10 giorni (a pena di esclusione dalla gara), a fronte del pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara (in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione ne’ applica alcuna sanzione. Tali disposizioni, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell’art. 46 d.lgs. 163/2006, si applicano anche ad ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
– Aumento del contributo unificato per ricorrere al giudice. Per far fronte alle minori entrate derivanti dal riordino del funzionamento del processo civile e tributario, in cui si da forte impulso all’informatizzazione della procedura, l’art. 53 del decreto prevede l’aumento del contributo unificato dovuto per instaurare una controversia giudiziaria. I nuovi importi, differenziati in funzione del valore della controversia, ammontano a:
• 43 € per le controversie di valore sino a 1.100 €;
• 98 € per le controversie di valore superiore a 1.100 € e fino a 5.200 €;
• 237 € per le controversie di valore superiore a 5.200 € e fino a 26.000 €;
• 518 € per le controversie di valore superiore a 26.000 € e fino a 52.000 €;
• 759 € per le controversie di valore superiore a 52.000 € e fino a 260.000 €;
• 1214 € per le controversie di valore superiore a 260.000 € e fino a 520.000 €;
• 1686 € per le controversie di valore superiore a 520.000 €.

Il testo del decreto legge è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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NOR14241

Decreto Legge