

Roma, 1 Luglio 2014
FIS14230
SM
Oggetto: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (cd. Decreto competitività). Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – inizio iter di conversione al Senato.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno il decreto legge n. 91 del 24 Giugno 2014, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea“.
Il provvedimento è stato trasmesso al Senato ed assegnato alle Commissioni riunite Industria ed Ambiente per l’inizio del consueto iter di conversione. Tra le disposizione di maggiore interesse, segnaliamo quelle riportate di seguito:
1 SISTRI (art.14)
Si prevede una semplificazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, con la possibilità, entro 60 gg dall’entrata in vigore del decreto in commento, dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
2 Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Art. 18)
Per i titolari di reddito d’impresa viene introdotto un credito di imposta, pari al 15%, per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO (tra cui, ad esempio, rientrano anche i carrelli trasbordatori, quelli elevatori e le piattaforme girevoli, oltre che le macchine ed altre attrezzature per ufficio – esclusi i computer e le periferiche), effettuati dall’entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015, e destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Il credito d’imposta spetta per la parte che supera la media degli ultimi 5 anni, con facoltà di escludere nel calcolo, l’esercizio con l’investimento maggiore.
L’agevolazione non spetta per investimenti di importo inferiore a 10.000 euro, e si applica ai titolari di reddito d’impresa anche se con attività inferiore ai 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella citata divisione 28 della Tabella ATECO deve essere calcolata per i periodi d’imposta precedenti o successivi all’entrata in vigore del decreto legge, con facoltà di escludere l’esercizio con l’investimento maggiore. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Il credito d’imposta si potrà utilizzare solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo: la prima quota è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (in pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Il credito d’imposta viene revocato:
• se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto;
• se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al medesimo beneficiario dell’agevolazione, prima del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini dell’IRPEF/IRES né ai fini dell’Irap; inoltre non rileva per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito. L’importo del credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito ed in quelle dei periodi successivi in cui il credito è utilizzato.
In caso di indebito utilizzo del credito d’imposta per mancanza dei requisiti stabiliti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme con relativi interessi e sanzioni.
3 Modifiche alla disciplina dell’ACE – Aiuto alla Crescita Economica – (Art. 19)
La norma in esame, apporta alcune modifiche alla disciplina dell’ACE (“Aiuto alla Crescita Economica”), introdotta dall’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto Decreto Legge “Salva Italia”).
Per le società, le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, viene previsto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio precedente. Tale incremento è temporaneo e si applica per 3 periodi d’imposta, ossia per il periodo d’imposta di ammissione ai suddetti mercati ed per i due successivi.
Inoltre, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irpef ed IRES potranno fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza del “rendimento nozionale” non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito complessivo netto.
Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato in diminuzione dell’Irap e ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
4 Riduzione delle bollette di energia (Art. da 23 a 29)
Le disposizioni in tema di energia sono finalizzate a ridurre il costo dell’energia sostenuto dalle imprese attraverso una riduzione degli oneri presenti nelle fatture sotto diverse forme. Il provvedimento individua come platea di beneficiari le imprese alimentate in bassa e media tensione aventi una potenza impegnata maggiore di 16,5 KW demandando all’Autorità per l’energia, entro 60 giorni, la definizione di nuovi corrispettivi tariffari più bassi rispetto agli attuali. Sono escluse, tra i destinatari delle seguenti misure, le imprese ad alto consumo di energia in quanto beneficiano già delle riduzioni previste in attuazione del D.L. 83/2012.
5 Modifiche all’articolo 120 del Testo Unico Bancario (Art. 31)
La nuova disposizione è inserita nel titolo VI del testo unico bancario in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.
In particolare, la norma stabilisce che il CICR (Comitato interministeriale per il credito e risparmio) deve fissare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati, relativamente alle operazioni e servizi bancari e finanziari con periodicità non inferiore ad un anno.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi. Per i contratti conclusi nel corso dell’anno, il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre.
Il testo del decreto legge 91/2014, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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