SPE14223 – Trasporto su nave di merci pericolose. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

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Roma, 27 Giugno 2014

SPE14223
SM

Oggetto: Trasporto su nave di merci pericolose. Ulteriori chiarimenti del Ministero dei Trasporti.

Com’è noto, il decreto dirigenziale n.303 del 7 Aprile u.s ha aggiornato le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco ed al trasporto marittimo, e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) di merci pericolose. Dopo una prima circolare esplicativa delle principali novità, dell’8 Maggio scorso (sulla quale vedi la circolare Conftrasporto SPE14176 del 16 Maggio), il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha emesso una nuova nota in cui ha affrontato  delle questioni sorte in questo primo periodo di applicazione.

In particolare, i chiarimenti hanno interessato:

 Il trasporto marittimo di rifiuti pericolosi, per i quali la nota in esame , soprattutto per la parte relativa alla tracciabilità dei rifiuti, ha fatto rinvio alla normativa sul SISTRI e, in particolare, alla circolare del Ministero dell’Ambiente n.1 del 31.10.2013. Questa circolare ha chiarito i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, stabilendo che:
„«- l’obbligo di iscrizione riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali;
„«- tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri che operano in Italia. Per i vettori esteri che effettuano trasporti transfrontalieri nella tratta estero/Italia (o che si limitano a transitare nel nostro Paese), valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento U.E 1013/2006. La circolare richiama inoltre il Decreto interministeriale del 24 Aprile 2014, che ribadisce gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell’intermediario e degli altri soggetti equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede SISTRI di loro competenza.

– Le misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali. In particolare, il punto 5.1 del d.d. n.303 ha confermato che i veicoli stradali che trasportano merci pericolose, imbarcati su nave, devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14), che viene rilasciato dall’Amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa o, infine, dal costruttore del veicolo. La nuova nota del Comando generale chiarisce che questo documento, oltre a doversi riferire allo specifico veicolo stradale di cui si chiede l’imbarco (identificabile dal numero di targa o di telaio), deve riportare gli estremi della visita di collaudo effettuata. Inoltre, con il termine costruttore può intendersi anche l’eventuale allestitore, che ha provveduto ad equipaggiare il mezzo in conformità alla già citata Risoluzione IMO.

Il testo della nota ministeriale, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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SPE14223

Nota Ministeriale