

Roma, 26 giugno 2014
LAV14221
SLM
Oggetto : Istituzione del Fondo di solidarietà residuale. Pubblicazione in G.U. del D.M. n. 79141 del 7.2.2014
Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.6.2014, è stato pubblicato il decreto interministeriale 7 febbraio 2014 che istituisce presso l’Inps, ai sensi dell’art. 3 della legge 92/2012 (riforma Fornero), il fondo di solidarietà residuale.
Tale Fondo ha l’obiettivo di estendere i trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o a orario ridotto di imprese con oltre 15 dipendenti, appartenenti ai settori precedentemente non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale nel proprio comparto.
Il nuovo Fondo, per cui l’INPS sta ancora effettuando l’individuazione delle imprese tenute a contribuire, dovrebbe riguardare tutte quelle imprese con oltre 15 dipendenti inquadrate ai fini previdenziali nel terziario. Rimangono escluse, quindi, le imprese di qualsiasi dimensione inquadrate ai fini previdenziali nell’industria, nonché le imprese di logistica con oltre 50 dipendenti, in quanto entrambe rientranti nel campo di applicazione dei vigenti ammortizzatori sociali; nel caso delle imprese di logistica la platea dovrebbe essere ristretta a quelle tra 16 e 50 dipendenti.
Il Fondo viene gestito da un comitato amministratore composto da 5 esperti delle organizzazioni datoriali, 5 esperti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e due dirigenti rispettivamente del Ministero del lavoro e dell’Economia e delle Finanze.
Le prestazioni erogate dal Fondo residuale, che corrispondono ad un assegno ordinario di importo pari al trattamento di integrazione salariale ridotto di un importo pari ai contributi previsti all’art. 26 legge 41/86 (5,84%), sono destinate a tutti i lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) di imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni stesse.
La contribuzione al Fondo, utile a finanziare le predette prestazione, sarà di due tipi:
– il contributo ordinario, pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale, di cui 2/3 a carico dell’azienda e 1/3 a carico del dipendente;
– il contributo addizionale, a carico solo del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse dai lavoratori nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
La durata dell’intervento è fissata in tre mesi, prorogabili trimestralmente, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 9 mesi nell’arco di un biennio mobile.
Per completezza di informazione si allega il decreto in oggetto.
Cordiali saluti.
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