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8 Maggio 2014Roma, 8 Maggio 2014
EUR14163
SM
Oggetto: Codice della strada. Direttiva europea sullo scambio transfrontaliero in materia di infrazioni. Annullamento.
Lo scorso 24 Marzo, vi avevamo informato che l’Italia, con il decreto legislativo 4 Marzo 2014, n.37 (su G.U n. 67 del 21 Marzo scorso), aveva recepito la direttiva U.E 2011/82/CE, sullo scambio transfrontaliero delle informazioni utili ad applicare le sanzioni del c.d.s, per le seguenti violazioni:
a) Eccesso di velocità;
b) Mancato uso delle cinture di sicurezza;
c) Mancato arresto al semaforo rosso;
d) Guida in stato di ebbrezza;
e) Guida sotto l’influsso di stupefacenti;
f) Mancato uso del casco;
g) Circolazione su una corsia vietata;
h) Uso indebito del telefono cellulare o di altri dispositivi durante la guida.
Orbene, con Sentenza del 6 Maggio 2014, pronunciata nella causa C43/12, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ora deciso di annullare la suddetta direttiva salvaguardandone tuttavia gli effetti per un anno, durante il quale la Commissione dovrà adottare un nuovo testo in sostituzione.
Le motivazioni alla base dell’annullamento hanno carattere prettamente formale, investendo la base giuridica del provvedimento che, secondo la Corte (la quale, in questo modo, ha recepito le istanze della Commissione), doveva risiedere nel miglioramento della sicurezza stradale, mentre il Parlamento ed il Consiglio U.E la individuarono nell’ambito della cooperazione di Polizia. La Corte ha ritenuto che questo fondamento fosse errato, in quanto la direttiva in esame “costituisce una misura atta a migliorare la sicurezza dei trasporti e, pertanto, doveva essere adottata su tale fondamento”. Non c’è nessun collegamento “agli scopi della cooperazione di Polizia, in quanto questi ultimi mirano allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, da un lato, nonché alla prevenzione della criminalità, del razzismo e della xenofobia dall’altro.”.
Come detto, gli effetti della direttiva annullata permangono comunque per un altro anno, per cui la decisione, al momento, non intacca l’efficacia del D.lgvo di recepimento n.37/2014, in attesa che venga emanata una nuova direttiva comunitaria in materia.
Cordiali saluti.
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