

Roma, 21 Marzo 2014
FIS14117
SM
Oggetto: Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 19 marzo 2014.
Come noto, l’art. 52, comma 1, lett. a.2) del Decreto Legge n. 69 del 2013 (convertito con Legge 9 Agosto 2013, n. 98 – cd. decreto del fare), nel modificare la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha aumentato da due ad otto il numero delle rate (anche non consecutive) il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Con la risoluzione n. 32/E del 19 Marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detto beneficio si applica anche ai piani di rateizzazione pendenti – e, dunque, non decaduti – alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 69 del 2013, quindi al 22 Giugno 2013.
L’Agenzia è giunta a tale conclusione, applicando lo stesso principio, favorevole al contribuente, espresso nell’art.4 del d.m. 6.11.2013 in materia di rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo (art. 52, comma 3 del decreto del fare), a seguito del quale i piani già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa, “possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”.
Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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