
LAV14092 – Apprendistato professionalizzante. Linee guida formazione di base e trasversale
26 Febbraio 2014
Traforo del Monte Bianco
27 Febbraio 2014Roma, 27 febbraio 2014
SIA14093
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. SISTRI. Entrata nel sistema dei produttori di rifiuti speciali pericolosi e rinvio sanzioni al 1° gennaio 2015.
Da lunedì 3 marzo prossimo il SISTRI, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, è obbligatorio anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi (come ad esempio le industrie, ma anche i piccoli commercianti e artigiani: quali lavanderie, barbieri e officine, e anche per i trasportatori quando essi stessi cambiano l’olio o le batterie esauste dei loro automezzi).
Sempre dal 3 marzo saranno soggetti al SISTRI anche i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della Regione Campania, nonché le imprese che trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti.
Questi obblighi sono previsti dall’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito con la legge 125/2013, che nel limitare il SISTRI ai soli rifiuti speciali pericolosi (solo un 10% circa di tutti i rifiuti speciali prodotti in Italia *), ha com’è noto previsto una partenza del sistema telematico in due fasi:
– dal 1° ottobre 2013, per le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale e per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di detti rifiuti (compresi i nuovi produttori e coloro che svolgono operazioni di intermediazione e commercio);
– dal 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania.
L’obbligo di utilizzare il SISTRI, con il relativo adempimento dell’iscrizione al sistema e dell’utilizzo della chiavetta USB e della balck-box, non sarà tuttavia sanzionato per tutto il corrente anno 2014.
Nella seduta di ieri (26/2) è stato difatti convertito in legge dal Senato l’emendamento al cd. milleproroghe, che rinvia il termine iniziale per l’applicazione delle sanzioni, previste in caso di mancato rispetto degli adempimenti SISTRI dal 1° agosto 2014 al 1° gennaio 2015.
Di conseguenza, fino a quella data continua il sistema del “doppio binario”, per cui tutte le movimentazioni di rifiuti pericolosi devono essere effettuate sia sulla scorta della sistema telematico e della scheda SISTRI, sia con il formulario cartaceo ed il relativo registro di carico e scarico (cfr. modifica al comma 3-bis, art. 11, legge 125/2013).
Ovviamente, nel caso in cui il produttore non sia iscritto al SISTRI e non abbia la chiavetta USB per operare con esso, sarà il trasportatore autorizzato a dover fare la scheda SISTRI-Area movimentazione in suo nome e conto (in due copie, lasciandone una al produttore da conservare per 5 anni). In tal caso il produttore dovrà redigere (o farsi fare) il formulario cartaceo ed il relativo registro carico e scarico, che si ripete rimangono in ogni caso obbligatori fino al 31 dicembre 2014 ed il loro mancato adempimento viene comunque sanzionato fino alla fine del corrente anno.
Non è stato invece ancora emanato (né sembra possa esserlo prima del 3 marzo, anche a causa del recente cambio di Governo) il preannunciato decreto con cui il Ministero dell’Ambiente intendeva individuare, o meglio limitare, le categorie dei produttori di rifiuti ad esso soggetti, semplificare il trasporto intermodale dei rifiuti pericolosi e confermare il pagamento del contributo per il 2014 secondo gli importi e le modalità previste per gli anni 2010 e 2011.
Si fa quindi riserva di ulteriori notizie, non appena verranno adottati nuovi provvedimenti in materia.
Cordiali saluti.
———————————————-
(*) Dal 1° settembre 2013, con l’entrata in vigore del D.L. 101/2013 poi convertito nella legge 125/2013, i rifiuti speciali non pericolosi (quali ad esempio la carta da macero, il vetro, molti rottami ferrosi) non sono più soggetti al SISTRI. I produttori di tali rifiuti ed in particolare i trasportatori autorizzati alla loro movimentazione (ad es. quelli iscritti nella categoria 4 dell’Albo gestori) non sono più obbligati a mantenere l’iscrizione al SISTRI (ed è quindi consigliabile che si cancellino, evitando così il pericolo di dover pagare le ulteriori quote annuali di iscrizione al sistema) e i dispositivi elettronico per il suo funzionamento, cioè le chiavette USB e black-box per i mezzi. Anche per questi è consigliabile che li riconsegnino alle competenti sezioni regionali dell’albo gestori (le prime) o alle officine che le hanno montate (le black-box).
Scarica il PDF :


