
Viabilità Internazionale. Romania
17 Febbraio 2014
NOR14079 – Contributo agli oneri di funzionamento dell’autorità garante per la concorrenza e per il mercato.
18 Febbraio 2014Roma, 18 Febbraio 2014
NOR14078
SM
Oggetto: Patenti di guida. Variazione del Comune di nascita per modifica denominazione o accorpamenti.
Con circolare prot. 3107 del 12 Febbraio 2014, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che non è dovuta la tariffa (pari attualmente a 9 €) prevista al punto 2, tabella 3 allegata alla Legge n. 870/1986 quando, all’atto di richiedere il rilascio della patente (o del duplicato), l’interessato pretenda che sul nuovo documento compaia la denominazione originaria del Comune di nascita se quest’ultima, nel frattempo, sia cambiata a seguito di accorpamenti con altri comuni, ecc…
Nel caso esaminato, il richiedente, nativo nel Comune di Sambiase (poi divenuto Lametia Terme, dopo l’accorpamento con altri comuni limitrofi), aveva chiesto alla motorizzazione che alla voce “Comune di nascita” del nuovo documento di guida, fosse riportato quello di Sambiase anziché di Lametia Terme.
Secondo il Ministero, il richiedente non deve sostenere costi per questa operazione giacché il Comune di nascita ha mutato denominazione a seguito di un atto normativo indipendente dalla sua volontà. Diversamente, se la variazione del nome del Comune viene chiesta dopo il rilascio della patente (o del duplicato) in corso di validità, l’interessato deve richiedere un nuovo duplicato allegando le attestazioni di pagamento previste per questa operazione.
Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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