INA14061 – Inail. Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014. Ulteriori istruzioni Inail.

Avviso allerta meteo del 4 febbraio 2014

4 Febbraio 2014

FIS14062 – Compensazione di crediti con somme dovute in base ad istituti deflattivi del contenzioso tributario. Istituzione del codice tributo.

5 Febbraio 2014

Avviso allerta meteo del 4 febbraio 2014

4 Febbraio 2014

FIS14062 – Compensazione di crediti con somme dovute in base ad istituti deflattivi del contenzioso tributario. Istituzione del codice tributo.

5 Febbraio 2014

Roma, 5 Febbraio 2014

INA14061
SM

Oggetto: Inail. Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2013/2014. Ulteriori istruzioni Inail.

Facciamo seguito alla nostra circolare del 30 Gennaio scorso (INA14051), nella quale vi abbiamo comunicato lo spostamento al 16 Maggio 2014  della scadenza per il pagamento dei premi assicurativi Inail a saldo 2013 e acconto 2014, per informarvi che in data 3 Febbraio u.s l’Inail ha emanato nuove istruzioni che seguono quelle rilasciate lo scorso 23 Gennaio.

La nuova nota Inail ha confermato che il rinvio al 16 Maggio p.v. interessa:
– il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prima 2 rate ai sensi delle Leggi 449/1997 e 144/1999, con le modalità esposte nella nota Inail del 23 Gennaio;
– la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 mediante i servizi “Alpi online” e “Invio dichiarazione salari”, la comunicazione  della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi  e, per le imprese artigiane, la richiesta della riduzione stabilita dall’art. 1, commi 780 e 781 della Legge 296/2006.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in un primo momento nella nota del 23 Gennaio, l’Istituto ha chiarito che è stata differita al 16 Maggio p.v anche la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014, la quale, com’è noto, deve essere presentata quando il datore di lavoro presuma di erogare, per l’anno di rata, delle retribuzioni inferiori a quelle dell’anno precedente.

Le ulteriori precisazioni contenute nella nota in esame, hanno toccato i seguenti temi:

– Cessazione di attività da parte dell’impresa artigiana, intervenuta tra il 1 Gennaio ed il 16 Maggio c.a (cessazione polizza artigiana). Con lo spostamento al 16 Maggio dell’autoliquidazione 902014, l’agevolazione per le imprese artigiane che cessano l’attività dal 1 Gennaio al 16 Febbraio, è automaticamente prorogata alla nuova scadenza; si tratta, ricordiamo, della possibilità di pagare la rata di premio in funzione dei mesi di svolgimento dell’attività e non per l’intero anno. Pertanto, se l’attività dovesse cessare a Maggio 2014, il premio dovuto ammonta ai 5/12 dell’importo annuale.
– Cessazione attività in corso d’anno (cessazione codice ditta). Entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell’attività, l’impresa deve comunicare all’Inail le retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1 Gennaio alla data di cessazione e, contestualmente, provvedere all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo. Questi adempimenti presuppongono che il premio da pagare a titolo di rata sia stato determinato e, per questo motivo, sono stati differiti al 16 Maggio p.v limitatamente alle cessazioni intervenute nei mesi di Gennaio e Febbraio 2014; per quelle che avverranno dal Marzo 2014, la scadenza prima vista del giorno 16 del secondo mese successivo al fatto,  rimane invariata. Per le cessazioni intervenute nel mese di Dicembre 2013, gli interessati dovranno inviare via PEC entro il 17 Febbraio p.v,  la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte dal 1 Gennaio 2013 alla data di cessazione, unitamente all’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione.
– Basi di calcolo premi 2013/2014. L’Inail ha preannunciato che predisporrà le nuove basi di calcolo, dopo che il Ministro del Lavoro avrà fissato i criteri per applicare la riduzione prevista dalla Legge di stabilità (art.1, comma 128 della Legge 147/2013) in relazione all’andamento infortunistico aziendale. Questa basi saranno inviate alle imprese in tempo utile per la nuova scadenza del 16 Maggio 2014, e gli utenti potranno reperirle anche con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo. Inoltre, per quanto concerne l’autotrasporto, appare probabile che alla predetta riduzione si affianchi quella specifica del settore ma, per essere certi di ciò, occorrerà attendere l’emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti sulla suddivisione dei fondi (330 mln €) stanziati per la categoria all’interno della Legge di stabilità.
– Autoliquidazione dei soggetti con inizio attività nel Dicembre 2013.  La scadenza dell’autoliquidazione viene anticipata al 16 Maggio (dal 16 Giugno).

Il testo della nota Inail è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

INA14061

Nota INAIL