
INA14059 – Inail. Autorizzazione alla vidimazione del libro unico del lavoro.
4 Febbraio 2014
Avviso allerta meteo del 4 febbraio 2014
4 Febbraio 2014Roma, 4 Febbraio 2014
FIS14060
SM
Oggetto: Compensazione di crediti con somme dovute in base ad istituti deflattivi del contenzioso tributario. Approvazione dello specifico modello F24.
Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto FIS14047 del 29 Gennaio u.s) , sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014, sulla compensazione dei crediti commerciali con i debiti fiscali dovuti in base agli istituti deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 35/2013.
Questa norma prevede che i crediti certificati tramite la piattaforma elettronica di certificazione e non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di:
• accertamento con adesione;
• definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio;
• adesione ai processi verbali di constatazione;
• acquiescenza;
• definizione agevolata delle sanzioni;
• conciliazione giudiziale;
• mediazione tributaria.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 Gennaio scorso è stato approvato il modello “F24 Crediti PP.AA.”, con le specifiche tecniche di trasmissione, da utilizzare per il pagamento delle suddette somme mediante compensazione con i crediti certificati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Il modello contiene il campo “numero certificazione credito” dove riportare il numero assegnato dalla piattaforma elettronica di certificazione, e deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati, verranno stabiliti con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
La delibera del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti
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