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16 Gennaio 2014
TRI14034 – Tributi. Approvazione dei modelli IVA 2014
17 Gennaio 2014Roma, 17 Gennaio 2014
NOR14033
SM
Oggetto: Carrelli elevatori. Definizione delle formalità per la circolazione su strada dei carrelli privi di immatricolazione.
Torniamo ad occuparci di carrelli elevatori, dopo avervi informato nei giorni scorsi che il Decreto Legge 145 del 23 Dicembre 2013 (cd decreto destinazione Italia, art.13, comma 12, vedi la circolare Conftrasporto NOR14015 dell’8 Gennaio 2014) aveva reintrodotto la possibilità, per quelli privi di immatricolazione, di circolare su strada pubblica per brevi e saltuari spostamenti a carico o a vuoto, rinviando tuttavia l’operatività di questa disposizione ad un decreto del Ministro dei Trasporti. Questo decreto è stato pubblicato dal Ministero dei Trasporti sul proprio sito internet (decreto n. 752 del 14 Gennaio 2014), insieme ad una breve nota di commento del Ministero (prot. 753, sempre del 14 Gennaio).
Il provvedimento si applica ai carrelli come definiti all’art. 58, comma 2, lett c) del c.d.s, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e privi di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente in aree private (magazzini, stabilimenti , ecc..), ai quali viene concessa la possibilità di circolare su strada per brevi e saltuari spostamenti, a vuoto o a pieno carico, alle condizioni indicate nel d.m.
In particolare, questi carrelli possono utilizzarsi su strada a condizione che i titolari ottengano un’autorizzazione dell’Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, su benestare dell’Ente proprietario della strada; l’autorizzazione va richiesta avvalendosi del modello allegato al decreto, ed ha durata annuale, prorogabile.
Le autorizzazioni alla circolazione dei carrelli già rilasciate ai sensi della precedente normativa (quindi del d.m. del 28 Dicembre 1989), restano in vigore; la loro durata è prorogabile con le modalità in vigore all’atto della precedente autorizzazione, purché non sia scaduta prima del 31.12.2007.
Per il rilascio dell’autorizzazione (che permette di circolare su strada pubblica a velocità non superiore a 10 Km/H), occorre che il carrello rispetti tutte le caratteristiche definite dall’art. 2 del d.m (che riprende le prescrizioni dettate dal d.m. 28.12.1989), in materia di scheda tecnica del costruttore, dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, sistema di frenatura e di accompagnamento con personale di terra che coadiuvi il conducente (a meno che non vengano rispettate le prescrizioni definite ai punti 1.3 e 2.2 dell’allegato tecnico al d.m del 14 Giugno 1985, e l’ingombro trasversale degli oggetti trasportati non superi di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, entro la sagoma limite di 2,55 m)
Il d.m. verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Peraltro, la circolare ministeriale prevede che a far data dalla stessa (quindi, dal 14 Gennaio), sono abrogate tutte le disposizioni impartite con le circolari del 10 Giugno e, soprattutto, con quella del 25 Ottobre u.s (commentata con la circolare Conftrasporto CIR13315 del 31 Ottobre 2013) che ha definito le procedure per immatricolare questi veicoli, fatte salve le eventuali richieste di immatricolazione già presentate. Pertanto, l’obbligo di immatricolare questi carrelli per farli circolazione su strada è venuto meno dal 14 Gennaio u.s, data da cui sono diventate operative le prescrizioni contenute nel d.m in commento.
Il testo della circolare ministeriale e del decreto sono disponibili in un unico file, al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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