
ASS14030 – Accesso alla professione. Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria
16 Gennaio 2014
LAV14032 – Lavoro. Proroga dei termini per la stabilizzazione degli associati in partecipazione. Note Inps e Ministero del Lavoro.
16 Gennaio 2014Roma, 16 Gennaio 2014
LAV14031
SM
Oggetto: Lavoro. Certificazione della regolarità contrattuale delle imprese.
In data 15 Gennaio u.s, il Ministero del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa (di durata biennale) che prevede, su richiesta del datore di lavoro in regola con una serie di disposizioni in ambito lavorativo, il rilascio da parte del predetto Consiglio Nazionale dell’Ordine di un’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (definita ASSE.CO). Questa asseverazione determina un importante beneficio per il datore che la acquisisce: infatti, l’art. 7 del protocollo stabilisce che la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, orienterà l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria verso le imprese prive di ASSE.CO, fatta eccezione per alcune ipotesi (specifica richiesta di intervento; indagine demandata dall’autorità giudiziaria o da altra autorità amministrativa; controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni).
Come detto, la ASSE.CO viene rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro su richiesta del datore di lavoro (presentata in prima persona o attraverso un Consulente del lavoro appositamente delegato). La domanda si compone di due dichiarazioni sostitutive di responsabilità ex d.p.r 445/2000:
1. la prima viene rilasciata dal datore di lavoro (o da soggetto delegato alla gestione del personale), e riguarda la mancata commissione degli illeciti riportati all’allegato 1 del Protocollo nell’anno precedente l’istanza (se questa viene presentata per la prima volta, il periodo di riferimento è la data della richiesta). Gli illeciti in questione sono costituiti dal rispetto delle norme sul lavoro minorile, i tempi di lavoro, il lavoro nero e la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. La seconda è rilasciata dal Consulente del Lavoro incaricato della pratica, e concerne la sussistenza dei requisiti per il rilascio del DURC ed il rispetto della contrattazione collettiva. Occorre precisare che i consulenti del lavoro abilitati a fornire questa dichiarazione, sono soltanto quelli in possesso dei requisiti individuati dall’Ordine dei consulenti che, peraltro, studierà anche dei percorsi di formazione obbligatoria.
Inoltre, il datore di lavoro deve dare l’assenso alla pubblicazione dei propri dati nell’elenco dei lavoratori che hanno ottenuto l’ASSE.CO.
L’ASSE.CO viene rilasciata in modalità telematica, entro 30 gg dalla data dell’istanza, previa verifica dei presupposti prima citati, ed ha validità annuale a meno che non venga revocata in anticipo: infatti, il Consulente del lavoro che ha effettuato la dichiarazione deve verificare, con cadenza quadrimestrale, la permanenza dei presupposti certificati (quindi, i requisiti per il rilascio del DURC ed il rispetto del C.C.N.L) e, qualora accertasse delle infrazioni, deve darne comunicazione all’ Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.
Quanto alle responsabilità del datore di lavoro e del Consulente che abbiano attestato delle informazioni false, sono quelle di ordine penale legate alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R 445/2000. In aggiunta, il Consulente che, a seguito di tale falsità, venga condannato per un reato per il quale la Legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, viene radiato dall’Albo dei consulenti del lavoro.
Il testo del protocollo è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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