
SPE14007 – A.D.R. Veicoli batteria. Rilasciato del certificato DTT 306-M (barrato rosa).
7 Gennaio 2014
INA14009 – Sicurezza sul lavoro. Finanziamenti INAIL alle imprese. Pubblicazione Bando 2013 e Avvisi pubblici regionali.
7 Gennaio 2014Roma, 7 Gennaio 2014
CIR14008
SM
Oggetto: Codice della strada. Quesito inerente l’applicazione dell’art. 219, comma 3 ter del codice della strada.
Com’è noto, l’art. 219, comma 3 ter del c.d.s prescrive che in tutti i casi di revoca della patente dovuti a violazione delle disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza (artt 186 e 186 bis c.d.s) e di abuso di sostanze stupefacenti (art.187 c.d.s), non è possibile conseguire una nuova patente prima che sia trascorsi tre anni “a decorrere dalla data di accertamento del reato”.
In risposta ad un quesito della Direzione generale del nord est, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei Trasporti, con una nota del 6 Dicembre scorso, ha affermato che il predetto termine triennale non può che decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, da quando contro quella sentenza non è più possibile esperire alcun ricorso giurisdizionale per esaurimento dei gradi di giudizio o per scadenza dei termini; infatti, è proprio da quel momento che il reato risulta essere “accertato” in maniera incontrovertibile.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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