CIR13359 – Trasporti di cabotaggio. Applicazione del Regolamento 1072/2009 ad alcune tipologie di trasporti esentati dalla licenza comunitaria.

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Roma, 19 Dicembre 2013

CIR13359
SM

Oggetto: Trasporti di cabotaggio. Applicazione del Regolamento 1072/2009 ad alcune tipologie di trasporti esentati dalla licenza comunitaria.

Con un importante nota del 13 Dicembre u.s, a firma congiunta del Ministero dell’Interno e dei Trasporti, è stato finalmente chiarito che:
– alcuni tipi di trasporti internazionali che l’art. 5 del Regolamento 1072/2009 ha liberalizzato dall’obbligo di possesso della licenza comunitaria, se effettuati in regime di cabotaggio rimangono comunque assoggettati alle condizioni ed ai limiti previsti, per questo regime, dall’art. 8 del suddetto Regolamento;
– qualora le condizioni ed i limiti di cui sopra non fossero rispettati, nei confronti del trasgressore si applicano le sanzioni previste in tema di cabotaggio illegale dall’art. 46 bis della Legge 298/1974 . Questa norma, introdotta dalla Legge 120/2010 in occasione della riforma del c.d.s, prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 € ed il fermo del veicolo per 3 mesi (6 mesi in caso di reiterazione nel triennio), con il mezzo che non viene affidato in custodia al trasgressore bensì presso una depositeria autorizzata, a spese del responsabile della violazione. Il pagamento della sanzione deve avvenire in via immediata (essendo applicabile la norma prevista dall’art. 207 del c.d.s) o, in alternativa, il trasgressore deve prestare una cauzione pari al minimo edittale.

I trasporti liberalizzati dalla licenza comunitaria ma assoggettati alle limitazioni in materia di cabotaggio, sono i seguenti:
a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un servizio universale;
b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) trasporti di merci con autoveicoli di massa (compresa quella dei rimorchi) non superiore a 3,5 ton.
Ciò discende direttamente dall’art. 8, comma 5 del Regolamento 1072/2009, il quale stabilisce che queste 3 tipologie di trasporti (previste all’art.1, par.5, lett a, b, c del Regolamento) sono ammesse ad effettuare il cabotaggio alle condizioni stabilite dal capo III del Regolamento. Si tratta delle condizioni applicabili al cabotaggio in generale, per effetto delle quali:
– il cabotaggio può effettuarsi soltanto dopo un trasporto internazionale in entrata;
– a partire dallo scarico del trasporto internazionale, il vettore può effettuare fino ad un massimo di 3 operazioni di cabotaggio nell’arco di 7 giorni. Durante questo periodo  può recarsi anche in un altro Paese della U.E, per effettuare un’operazione di cabotaggio entro 3 gg dal suo ingresso a vuoto.
– a bordo del veicolo, il vettore deve avere la documentazione idonea a comprovare il trasporto internazionale in entrata e le successive operazioni di cabotaggio, quest’ultima completa delle informazioni previste dall’art. 8, comma 3 del Regolamento.

Quanto all’aspetto sanzionatorio, a quanto già detto occorre aggiungere che le irregolarità della documentazione del trasporto di cabotaggio in corso di svolgimento, sono considerate alla stregua di irregolarità legate alla documentazione equipollente alla scheda di trasporto; pertanto non si applica la sanzione dell’art. 46 bis della Legge 298/1974, bensì quelle sulla scheda di trasporto (art. 7 bis comma 6 del D.lgvo 286/2005): sanzione amministrativa da un minimo di 600 € ad un massimo di 1800 € per l’omessa o errata compilazione, e sanzione da 40 € a 120€ e fermo del veicolo per 15 gg se il documento non si trova sul mezzo (per ulteriori ragguagli, vedi la circolare Conftrasporto NOR10168 del 21 Settembre 2010).

Gli altri trasporti liberalizzati da licenza comunitaria (trasporti in contro proprio; trasporti di medicinali, apparecchi ed attrezzature mediche) non sono soggetti a nessuna restrizione, nemmeno per quanto concerne il cabotaggio.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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CIR13359

Circolare Ministeriale