INP13341 – Sentenza Corte Costituzionale 203/2013. Estensione congedo art. 42 D.Lgs.151/2001 a parenti o affini entro il 3° grado conviventi con disabile.

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3 Dicembre 2013

Roma, 3 Dicembre 2013

INP13341
SM

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 203/2013. Estensione congedo art. 42 D.Lgs.151/2001 a parenti o affini entro il 3° grado conviventi con disabile.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 laddove, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nei soggetti legittimati a fruire del predetto congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.

Peraltro, questi soggetti  erano già ammessi a fruire dei  tre giorni di permesso  retribuito mensile ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti richiamati dalla specifica normativa.

Di conseguenza, in applicazione della citata Sentenza, la platea dei beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza delle persone con disabilità è stata ulteriormente ampliata includendovi i soggetti sopracitati, fermo restando, tuttavia, il rispetto dell’ordine gerarchico successivamente riepilogato.

SOGGETTI BENEFICIARI
Il congedo in esame può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

REQUISITI SOGGETTIVI
Fra i requisiti soggettivi per l’ammissione al beneficio da parte dei “nuovi” soggetti, si fa riferimento alla “mancanza” degli altri soggetti individuati dalla norma, all’affezione da “patologie invalidanti” ed alla “convivenza”.
Si intende per “mancanza” la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), comprendendo anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Per quanto concerne le “patologie invalidanti“, secondo il parere del Ministero della Salute, devono essere considerate soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
Per quanto riguarda, invece, il requisito della “convivenza“, lo stesso sarà accertato d’ufficio sulla base degli elementi forniti dall’interessato (residenza anagrafica, dimora temporanea ecc.).

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda per la concessione del beneficio deve essere presentata all’Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:
–  WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it– servizio di “INVIO ONLINE DI DOMANDE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO”;
– Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
–  Contact Center Multicanale  – attraverso il numero verde 803164.

A tale proposito, l’Istituto precisa che il diritto all’indennità economica connessa alla fruizione del beneficio si prescrive nel termine di un anno (art. 2963 c.c.), decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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INP13341

Circolare INPS