LAV13328 – Codice della strada. Istruzioni del Ministero del Lavoro sull’applicazione della riduzione del 30% delle sanzioni in misura ridotta, nei controlli in azienda.

Traforo del Monte Bianco

13 Novembre 2013

FERMO DELL’AUTOTRASPORTO

14 Novembre 2013

Traforo del Monte Bianco

13 Novembre 2013

FERMO DELL’AUTOTRASPORTO

14 Novembre 2013

Roma, 14 Novembre 2013

LAV13328
SM

Oggetto: Codice della strada. Istruzioni del Ministero del Lavoro sull’applicazione della riduzione del 30% delle sanzioni in misura ridotta, nei controlli in azienda.

Con una nota dell’11 Novembre u.s, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha dato istruzioni al proprio personale affinché applichi la riduzione del 30% delle sanzioni in misura ridotta legate a violazioni del c.d.s accertate nei controlli in azienda, qualora il pagamento avvenga entro 5 giorni dall’accertamento. Com’è noto, questa riduzione è operativa dallo scorso 21 Agosto, data in cui sono entrate in vigore le modifiche all’art. 202 c.d.s apportate durante la conversione in Legge del Decreto Legge 69/2013 (vedi, per gli ulteriori approfondimenti, la circolare Conftrasporto NOR13263 del 10 Settembre u.s).

La nota ministeriale ribadisce quanto aveva già sostenuto il Ministero dell’Interno nelle sue circolari del 19 Agosto u.s (sulle quali vedi la nota Conftrasporto appena citata), ovvero che  la riduzione del 30% si applica soltanto alle violazioni del Codice della strada o di norme esterne che, tuttavia, richiamino o siano richiamate da disposizioni del predetto Codice.
In particolare, gli Ispettori del lavoro devono applicare la riduzione quando accertino le seguenti infrazioni:
– Tempi di guida e di riposo e cronotachigrafo (Regolamento CE 561/2006 e Regolamento CEE 3821/85, sanzionate dagli artt.174 e 179 c.d.s);
– Disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su strada. In particolare si tratta della norma prevista nel Decreto Legislativo n. 144/2008, art. 9, comma 5, la quale sanziona l’impresa per non aver conservato i modelli di controllo delle assenze dei conducenti, per un periodo di un anno dalla scadenza del periodo di riferimento. La sanzione va da un minimo di 154 € ad un massimo di 616 €.
– Violazione di altre disposizioni legate al cronotachigrafo, non sanzionate espressamente nell’art.179 c.d.s, le quali, ai sensi del comma 10 dell’art. 179, devono essere punite applicando l’art. 19 della Legge 727/1978 (pagamento di una somma da € 51 ad € 99). Si tratta delle condotte previste dall’art. 15 del Reg. 3921/1985 (ad esempio, le irregolarità commesse dall’autista nella compilazione del disco dell’apparecchio analogico).

Diversamente, la riduzione non opera per la violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel D.lgvo 234/2007 (che, com’è noto, ha recepito nel nostro Paese la direttiva U.E 2002/15 sull’orario di lavoro del personale mobile delle imprese di autotrasporto), visto che non contengono rinvii al codice della strada.

La riduzione è applicabile – come sottolinea il Ministero – a partire dalle sanzioni irrogate dal 21 Agosto u.s, anche se collegate a violazioni commesse prima di quella data; pertanto, i verbali in cui non compaiono i riferimenti a questa agevolazione, possono essere sostituiti o su iniziativa degli stessi Ispettori oppure su richiesta dell’impresa interessata, a patto che ciò avvenga entro i termini stabiliti dall’art. 201 del c.d.s .

Quanto al pagamento dell’importo scontato del 30% (che, ricordiamo, deve avvenire entro 5 gg dall’accertamento),  non può essere eseguito in contanti nelle mani dell’Ispettore del Lavoro né attraverso strumenti di pagamento elettronico, ma occorre utilizzare il modello F23. L’agevolazione, inoltre, non opera nel caso sia stata chiesta la rateizzazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 202 bis c.d.s.

Infine, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che lo sconto del 30 % si applica sugli importi in misura ridotta previsti dal c.d.s per ciascuna delle infrazioni riscontrate in azienda, senza arrotondamenti né troncamenti; questi  importi, ridotti come sopra, devono essere evidenziati sempre per ognuna delle violazioni accertate, in allegato al verbale redatto dall’Ispettore.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV13328

Circolare Ministeriale