FIS13324 – Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

Sciopero Generale CGIL – CISL e UIL

8 Novembre 2013

FIS13325 – Spesometro. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

12 Novembre 2013

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FIS13325 – Spesometro. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

12 Novembre 2013

Roma, 12 Novembre 2013

FIS13324
SM

Oggetto:  Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo. Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.

L’art. 52 del D.L 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto “Decreto del Fare”), modificando l’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, ha previsto che laddove il debitore si trovi,  per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo può essere aumentata da 72 rate fino a 120 rate mensili. A questo proposito, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1. accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario,  secondo un piano di rateazione ordinario;
2. solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
La stessa disposizione ha previsto che il debitore decade automaticamente dal beneficio di cui sopra, con l’obbligo di dover corrispondere in unica soluzione l’importo iscritto a ruolo ancora dovuto, in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.
Ciò premesso, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2013,  ha reso operativa questa agevolazione
Di seguito analizziamo gli aspetti più importanti del provvedimento.

– Piani di rateazione (art.2)
All’atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore può alternativamente chiedere:
1. un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
2. un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Inoltre, viene disposto che all’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può scegliere di chiedere:
• un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
• un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Infine, all’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può, alternativamente, chiedere:
• un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
• un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario, non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

– Condizioni per la richiesta del piano di rateazione (art.3)
Il decreto in esame dispone che la comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, deve essere attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione. Quest’ultimo concede i piani straordinari di rateizzazione, quando appaia accertata l’impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario.  Ciò si verifica quando l’importo della rata:
• per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
• per tutti gli altri soggetti, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile, e l’indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore deve allegare all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

– Disposizioni transitorie  (art.4)
I piani di rateazione ordinari ed i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore provvedimento in esame, su richiesta del debitore ed in presenza delle condizioni illustrate nel paragrafo 2, possono essere aumentati fino ad un massimo di 120 rate.

I testi del decreto e dell’allegato, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.

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FIS13324

Decreto rateizzazione debiti

Tabelle decreto