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Roma, 31 Ottobre 2013

CIR13315
SM

Oggetto: Carrelli elevatori. Procedure di immatricolazione ai fini della circolazione su strada.

Torniamo ad occuparci della circolazione su strada pubblica dei carrelli elevatori, la quale, com’è noto, è stata espressamente vietata dal Ministero dei Trasporti con una nota del 10 Giugno u.s (vedi la circolare Conftrasporto CIR13177 del 18 Giugno), quando privi di immatricolazione e targatura; con la conseguenza che i carrelli senza questi requisiti, possono circolare soltanto in aree private.

Come si ricorderà, questa decisione è stata adottata dal Ministero dei Trasporti dopo aver preso atto che l’art. 231 del c.d.s (e, successivamente, il d.l 112/2008) ha abrogato la normativa che consentiva ai carrelli non immatricolati di circolare, in maniera saltuaria,  su strade pubbliche: si tratta della Legge 38/1982 (attuata con il d.m. del 28 Dicembre 1989), che prevedeva a tal fine il rilascio di un’autorizzazione annuale da parte della motorizzazione locale.

Con la nota in commento (circolare n. 26363 del 25 Ottobre u.s), la Divisione 3 della Direzione generale del Ministero dei Trasporti ha dettato le procedure per i Centri prova autoveicoli, per la verifica dell’idoneità alla circolazione del carrello elevatore, propedeutica all’immatricolazione ed alla targatura del mezzo.

La circolare introduce delle semplificazioni per i carrelli (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) muniti di autorizzazione, anche scaduta, purché successiva al 31 Dicembre 2007; infatti, per quelli con autorizzazione scaduta prima di quella data, il Ministero ha ritenuto che il titolare non sia più interessato a farli circolare su strada per cui, nel caso tale interesse riemergesse, essi devono considerarsi come immessi in circolazione per la prima volta ed assoggettati  integralmente alle procedure del c.d.s, che prevedono la verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CPA su richiesta del costruttore.

Per i carrelli con autorizzazione scaduta dopo il 31 Dicembre 2007, invece, la circolare ministeriale ha previsto che il proprietario presenti un’istanza di collaudo in unico esemplare al CPA competente in base alla sede dell’impresa, con allegati una serie di documenti (tra cui l’autorizzazione alla circolazione precedentemente posseduta, e la scheda informativa rilasciata dal costruttore con le eventuali prescrizioni per la circolazione su strada).

Verificata la regolarità di questa documentazione, il CPA procede ad eseguire le visite e prove stabilite per le macchine operatrici, nel rispetto di alcune particolarità introdotte dalla circolare in commento che tengono conto che si tratta di veicoli già circolanti.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

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CIR13315

Circolare Ministeriale