
CIR13306 – Codice della strada. Applicazione della riduzione del 30% anche ai preavvisi di accertamento.
25 Ottobre 2013
LAV13308 – Lavoro. AspI e licenziamento disciplinare.
25 Ottobre 2013Roma, 25 Ottobre 2013
INA13307
SM
Oggetto: Inail. Infortunio occorso al lavoratore in trasferta.
Con la circolare n. 52 del 23 Ottobre scorso, l’Inail ha fatto il punto della situazione sull’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore in missione e/o in trasferta. In particolare, poiché il lavoratore è stato chiamato ad eseguire la sua prestazione fuori sede a seguito di una prescrizione impartitigli dal proprio datore, gli infortuni registrati in questo periodo devono considerarsi come avvenuti durante l’attività lavorativa e, quindi, sono indennizzabili. Ovviamente – prosegue l’Istituto – l’indennizzo non spetta quando l’infortunio, benché riportato in missione/trasferta, sia stato causato da una condotta liberamente intrapresa dal lavoratore, totalmente estranea all’attività che deve svolgere sia da un punto di vista topografico che finalistico.
Per quanto concerne gli infortuni occorsi nella stanza d’albergo in cui dimora il lavoratore fuori sede, l’Inail ritiene inapplicabili le limitazioni che, nel corso di questi anni, sono state individuate dalla Corte di Cassazione per gli infortuni avvenuti presso il domicilio abituale, e cioè:
– l’impossibilità oggettiva di stabilire se l’evento sia, in qualche modo, collegato all’attività lavorativa. Nell’infortunio in albergo questo collegamento è presente, visto che l’individuo vi si trova a seguito della missione/trasferta.
– la maggiore conoscenza del luogo, che dovrebbe ridurre il rischio infortuni del soggetto assicurato. Poiché l’albergo rappresenta una dimora temporanea, il soggetto non ha lo stesso controllo delle condizioni di rischio che, al contrario, possiede nella sua abitazione.
Il testo della circolare Inail è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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