
Incontro con il Sottosegretario Girlanda
22 Ottobre 2013
EUR13303 – Ecobonus marittimo. Pubblicazione sulla G.U.C.E della decisione della Commissione U.E, sull’ammissibilità dell’aiuto per il 2010.
23 Ottobre 2013Roma, 22 Ottobre 2013
CIR13302
SM
Oggetto: Patenti di guida. Effetti della sostituzione della patente sulla carta tachigrafica.
Con una circolare del 17 Ottobre u.s, il Ministero dell’Interno ha affermato che in tutti i casi di sostituzione della patente di guida (per unificazione con la cqc, furto, smarrimento, deterioramento, ecc..), il conducente non deve chiedere la modifica della sua carta tachigrafica quando la nuova patente riporti anche il numero della patente sostituita; per cui gli agenti addetti al controllo che rilevino questa fattispecie, non devono applicare sanzioni.
Questo chiarimento giunge dopo che il Ministero dei Trasporti, con un file avvisi del 7 Agosto u.s (vedi la circolare Conftrasporto NOR13254 del 2 Settembre u.s), in accoglimento di una richiesta formulata dalla scrivente Confederazione, aveva dichiarato che sulle patenti emesse a qualunque titolo a partire dal 25 Luglio 2013, sarebbe risultato (campo 12) il numero della precedente patente ed il codice 71; ciò proprio per non costringere il conducente a richiedere una carta tachigrafica con il numero della nuova patente, con indubbio risparmio di tempi (per la richiesta della carta) e di costi (domanda, diritto CCIAA, foto, ecc..).
Ora anche il Ministero dell’Interno ha preso atto di questa semplificazione, ritenendola in grado di preservare l’esigenza di tracciabilità formale ed il collegamento tra la patente di guida e la carta tachigrafica fino al successivo rinnovo di quest’ultima, garantendo la possibilità di controllo da parte degli organi di Polizia.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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