NOR13289 – Codice della strada. Regolamento per la dematerializzazione dei contrassegni assicurativi.
4 Ottobre 2013
La Settimana Sindacale Confederaledal 30 SETTEMBRE al 04 OTTOBRE 2013
4 Ottobre 2013

Roma, 4 Ottobre 2013

INA13290
SM

Oggetto: Minimali INAIL dall’1.7. 2013

A seguito del decreto ministeriale 10.6.2013, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto ed i massimali ed i minimali di rendita, l’Inail, con la nota n. 41 del 17 Settembre scorso, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile, utili per il calcolo dei premi dovuti per talune tipologie di lavoratori a decorrere dall’1.7.2013.

Partecipanti all’impresa familiare: per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, dall’1.7.2013 il reddito imponibile giornaliero è pari a € 53,51, mentre quello mensile a € 1.337,71.

Dirigenti: per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per  300 giorni lavorativi.
L’imponibile è, pertanto, il seguente:
– retribuzione convenzionale giornaliera : € 98,94;
– retribuzione convenzionale mensile: € 2.473,58.
Per i dirigenti con contratto a tempo parziale, la retribuzione convenzionale oraria è pari a 12,37 euro.

Retribuzione di ragguaglio: si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita:
– importo giornaliero: €53,28;
– importo mensile: €1.331,93.

Lavoratori parasubordinati: per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.
Dall’1.7.2013, ai fini del calcolo dei premi, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:
–  minimo: € 1.331,93;
–  massimo: € 2.473,58.

Prestazioni occasionali: si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000. Per questi rapporti, i premi devono essere commisurati ai compensi effettivamente  percepiti nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti minimali e massimali fissati nei seguenti importi:
– giornaliero: € 53,28 – € 98,94
– mensile: €1.331,93 – € 2.473,58.

Il testo della nota Inail è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti

INA13290

Circolare INAIL