FIS13271 – Risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30-E del 19 settembre 2013.

La Settimana Sindacale Confederaledal 16 al 20 SETTEMBRE 2013
20 Settembre 2013
CIR13272 – Codice della strada. Ulteriori chiarimenti del Ministero dell’Interno sulle novità introdotte nella conversione in Legge del d.l 69/2013.
25 Settembre 2013

Roma,24 Settembre 2013

FIS13271
SM

OGGETTO: Risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 19 settembre 2013.

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 19 settembre 2013 sono state fornite le risposte a numerosi quesiti giunti all’Amministrazione finanziaria sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Per quanto concerne il settore dell’autotrasporto merci, particolarmente interessanti appaiono i chiarimenti forniti al paragrafo  3 in merito al credito di imposta per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione, da riportare nel rigo X04 del modello di studio di settore dell’autotrasporto merci VG68U. Infatti l’Agenzia, ha evidenzia che alcune imprese avrebbero considerato quale “credito spettante”  l’intero importo indicato al rigo RU23 di Unico, senza distinguere tra quello relativo 2011 e l’importo dei primi 3 trimestri del 2012, e che su questa base avrebbero poi adempiuto i relativi adempimenti e versamenti di imposte.
Nella nota in commento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già scritto nella circolare n. 23 del 15 Luglio 2013: il credito da indicare nel rigo X04  deve corrispondere a quello riportato nella colonna 1 (relativo ai consumi gasolio del 2011) del rigo RU23 del modello Unico. Tuttavia, per coloro che fossero risultati congrui a causa dell’erronea indicazione, nel rigo X04, anche del credito d’imposta dei primi 3 trimestri del 2012 o che, in base a ciò, si sono adeguati alle risultanze di Gerico, l’Agenzia ritiene che abbiano operato correttamente purché, successivamente al 15 Luglio scorso:
– abbiano presentato una dichiarazione integrativa e si siano adeguati alle risultanze dello studio di settore, senza applicare le maggiorazioni sulle somme eventualmente dovute a seguito del ricalcolo;
– Il relativo versamento sia avvenuto entro i termini più lunghi previsti dall’art. 17, comma 2 del D.P.R 435/2001 (20 Agosto 2013).
Altre risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno interessato:
– La compilazione del quadro T sulla congiuntura economica. Com’è noto, per avvalersi dei correttivi anticrisi approvati con Dm 23 maggio 2013, gli esercenti attività d’impresa devono compilare il quadro “T-congiuntura economica” del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Ai contribuenti che nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, viene consentito di fornire le indicazioni in merito al comportamento adottato mediante la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.
– Soggetti colpiti dal sisma 2012. Con riferimento ai soggetti colpiti dal sisma nel 2012 l’Agenzia delle Entrate riconosce la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività, qualora si verifichino le seguenti casistiche:
– danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso;
„X- danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
„X- contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso (c.d. zone rosse) per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto;
„X- contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Dunque, i soggetti d’imposta che si trovano in una delle suddette condizioni non sono  accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l’annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello.

Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS13271

Circolare Agenzia Entrate