NOR13266 – Contributi agli investimenti. Circolare del Ministero dei Trasporti dopo le modifiche introdotte dal d.m. n.246 del 5 Luglio 2013.

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Roma,13 Settembre 2013

NOR13266
SM

Oggetto: Contributi agli investimenti. Circolare del Ministero dei Trasporti dopo le modifiche introdotte dal d.m. n.246 del 5 Luglio 2013.

A seguito delle modifiche introdotte lo scorso mese di Luglio al D.M n.118 del 21 Marzo 2013 sui contributi agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, la Direzione generale per il Trasporto stradale del Ministero dei Trasporti ha ritenuto di emettere una nuova circolare (prot. 0020717 del 12 Settembre) per illustrare i conseguenti riflessi sulle domande di richiesta degli incentivi e sulla documentazione da inviare a supporto.

Come si ricorderà (vedi la circolare Conftrasporto NOR13215 del 17 Luglio scorso), con il decreto n. 246 del 5 Luglio u.s (che ha introdotto  un nuovo comma, il 3 bis, all’interno dell’art.3 del d.m. 118/2013) il Ministero dei Trasporti ha acconsentito affinché i contributi relativi ai seguenti beni soggetti ad immatricolazione (inclusi gli acquisti in leasing):
– autoveicoli nuovi euro VI adibiti al trasporto merci, di massa non inferiore alle 11,5 ton (art.1, comma 1, lett. a del d.m.118/2013);
– rimorchi o semirimorchi nuovi di fabbrica, con telaio attrezzato per il trasporto di container o casse mobili, di categoria 04, muniti di dispositivo di frenata EBS, con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età (art.1, comma 1, lett. b del d.m. 118/2013);
– dispositivi di movimentazione e sollevamento merci e semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5 (art.1, comma 1, lett.c del dm 118/2013);
possano richiedersi allegando alla domanda il solo contratto di acquisizione, rinviando ad un momento successivo (in ogni caso, non oltre il 31 Gennaio 2014) l’invio della restante documentazione (ad es della fattura comprovante il pagamento del prezzo). In questo modo, il Ministero procede all’accantonamento  dei fondi corrispondenti al contributo richiesto, fermo restando che l’impresa deve comunque dimostrare di aver diritto all’incentivo producendo la documentazione mancante nel termine di cui sopra.

Con la circolare in commento, il Ministero ha ora approfondito le conseguenze legate a questa modifica. Nel rinviare ad un’attente lettura della nota ministeriale,  illustriamone di seguito i chiarimenti più importanti.

FORMALITA’ LEGATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
– La semplificazione (o prenotazione) è limitata agli investimenti sopra riportati, sottoposti a procedura di immatricolazione. Di conseguenza, restano esclusi gli investimenti previsti alle lettere d ed e) del d.m.118/2013, nonché quelli della lettera c) per i quali non è prevista l’immatricolazione (containers, casse mobili,  dispositivi di movimentazione e sollevamento merci nei terminal intermodali, non immatricolabili  – es gru).
– Qualora, nella stessa domanda, l’impresa chieda il contributo sia per investimenti prenotabili sia per altri per i quali, invece, la prenotazione non è consentita, nei riquadri del modello in cui va riportato il costo sostenuto per i beni prenotabili l’impresa dovrà specificare il riferimento al D.M. 246/2013 (vedi pag.3, par. 2 della circolare ministeriale).
– Alla domanda di contributo occorre allegare la copia del contratto di acquisizione. Il riferimento al contratto – spiega il Ministero (pag.3, in fondo alla circolare, e pag.4) – può consistere anche in un ordinativo di acquisto purché impegni l’acquirente al pagamento del prezzo/corrispettivo, una volta che il venditore/fornitore sia in grado di trasferirgli la disponibilità del mezzo. Pertanto, un ordinativo privo di queste caratteristiche non è idoneo a far scattare la prenotazione dei fondi.
– Per coloro che hanno presentato la domanda ordinaria prima del 16 Luglio (data di entrata in vigore del d.m. 246 sulla prenotazione), e che si sono riservati di proporre una o più richieste semplificate per beni da immatricolare, la predetta domanda fa scattare la prenotazione delle risorse (rendendo quindi inutile la presentazione delle successive domande semplificate), a condizione che sussistano gli elementi minimi affinché ciò accada; occorre pertanto che alla domanda principale sia già stato allegato il contratto (o l’ordinativo) di acquisto di questi beni, e che nella stessa sia stato indicato il costo da sostenere. Diversamente l’effetto prenotativo non si realizza, con la conseguenza che l’impresa che intenda ottenere il contributo per i suddetti beni,  dovrà presentare la domanda in forma semplificata.
– Per chi presenta la domanda di contributo dal 16 Luglio scorso (relativa sempre a beni oggetto di immatricolazione), nel caso la documentazione non fosse completa ma ci sia comunque un contratto di acquisto, la procedura da seguire è quella prevista dal d.m. 246 del 5 Luglio per far scattare la prenotazione delle risorse.
– Per gli investimenti della lettera b), art.1, comma 1 del d.m. 118/2013 (semirimorchi per il trasporto di container o casse mobili con radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni), la prova che il nuovo veicolo è dotato di sistema EBS deve già risultare dal contratto che si allega alla domanda ordinaria (vedi pag. 6 della circolare ministeriale); lo stesso dicasi per i rimorchi e semirimorchi muniti del sistema di controllo elettronico di stabilità, che fanno crescere l’entità del contributo al 25% del costo ammissibile.
– Sempre all’atto della presentazione della domanda ordinaria, l’impresa che è inquadrabile nella categoria delle PMI e che richieda (barrando l’apposita casella nel modello) la prevista maggiorazione del 10% dell’importo base del contributo,  deve allegare anche la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indica il numero dei dipendenti occupati ed il fatturato.

LE FORMALITA’ SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO.
Come più volte ricordato, la presentazione della domanda di contributo con la formula della prenotazione dei fondi, determina l’unico effetto di impegnare le risorse corrispondenti all’ammontare richiesto. Tuttavia, affinché l’impresa ottenga poi il beneficio, è chiamata a porre in essere tutta una serie di formalità.
– ENTRO il 31 DICEMBRE 2013, deve aver immatricolato i mezzi. In alternativa, entro quella data occorre che sia stata presentata la richiesta di immatricolazione all’UMC.
– ENTRO IL 31 GENNAIO 2014
, deve inviare al Ministero dei Trasporti tutta la documentazione ancora mancante. In particolare si tratta:
„X- della prova dell’avvenuta immatricolazione entro il 31 dicembre 2013 o della presentazione, entro quella data, della richiesta di immatricolazione all’UMC mediante la ricevuta rilasciata da quell’ufficio;
„X- della prova della corrispondenza delle caratteristiche tecniche del mezzo, con quelle stabilite dal dm 118/2013. Questa prova è richiesta per gli investimenti delle lett. b e c) del citato dm e, laddove queste caratteristiche non risultassero dalla carta di circolazione, occorre farsi rilasciare una dichiarazione del costruttore.
„X- Della prova dei costi effettivamente sostenuti (fattura).
„X- Per l’investimento della lett b) del dm 118/2013 (rimorchi e semirimorchi per il combinato), della prova della contestuale radiazione di un rimorchio o di un  semirimorchio con più di 10 anni di età. Il requisito della contestualità della radiazione viene rispettato, quando le relative procedure si svolgano nel lasso di tempo compreso tra la data del contratto e quella di immatricolazione del nuovo semirimorchio.
„X- Per i beni acquistati in leasing, della prova del pagamento dei canoni nel periodo compreso tra la data del contratto e quella di trasmissione della documentazione finale.
„X Infine, della prova di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione U.E (mediante l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

L’invio di tutta questa documentazione deve avvenire o a mezzo raccomandata a/r oppure tramite consegna a mano al Ministero dei Trasporti (Dipartimento trasporti terrestri, Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma), allegando una nota di trasmissione a firma del legale rappresentante dell’impresa (con fotocopia di un documento di identità in corso di validità) in cui va citato il riferimento alla domanda ordinaria già presentata (da allegare, in ogni caso, in fotocopia). La Commissione di valutazione esaminerà la documentazione e, in caso affermativo, includerà la domanda ordinaria nell’elenco graduatoria secondo l’ordine determinato dalla sua data di spedizione/consegna a mano; altrimenti dichiarerà la non ammissibilità dell’investimento.

Infine, la circolare fornisce un chiarimento a proposito  delle “acquisizioni di beni capitali destinati al trasporto intermodale”, indicati tra i beni incentivabili nella prima parte della lett.c, art.1, comma 1 del dm.118/2013. In particolare, il Ministero ha affermato che rientrano in questa categoria anche quei beni che sebbene non espressamente menzionati nella norma (in cui si fa specifico riferimento alla normativa UIC 596-5), sono inequivocabilmente funzionali al raggiungimento dello stesso scopo, come risultante da idonea documentazione tecnica (dichiarazione del costruttore o dell’allestitore, ecc..).

Il testo della circolare ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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NOR13266

Circolare MIT