LAV13264 – Lavoro. Validità del DURC. Nota del Ministero del Lavoro.

Viabilità Nazionale

10 Settembre 2013

COS13265 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese di Agosto 2013, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

12 Settembre 2013

Viabilità Nazionale

10 Settembre 2013

COS13265 – Costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto del mese di Agosto 2013, determinati ai sensi dell’art. 83 bis della Legge 133/2008 e ss modifiche.

12 Settembre 2013

Roma,11 Settembre 2013

LAV13264
SM

Oggetto: Lavoro. Validità del DURC. Nota del Ministero del Lavoro.

Con la circolare n 36 del 6 Settembre u.s, il Ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’art. 31 del D.L 69/2013 (convertito con Legge  n.98/2013 – cd decreto del fare) alla disciplina sul documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC).
In primo luogo, la nota del Ministero evidenzia che il rilascio del DURC in presenza di una certificazione della pubblica amministrazione che attesti l’esistenza e l’importo di crediti liquidi, certi ed esigibili, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte dell’impresa richiedente, non è più limitato all’ipotesi della concessione di benefici normativi e contributivi.
In secondo luogo, le nuove disposizioni prevedono che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha validità di 120 giorni. Questa nuova durata, come spiega il Ministero, interessa i DURC rilasciati a partire dal 21 Agosto scorso (data di entrata in vigore della Legge di conversione), mentre per quelli emessi prima di questa data rimane applicabile la validità di 90gg prevista dalla precedente disciplina.
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC in via telematica è previsto nei casi seguenti:

a. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme  in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale (art.38, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 163/2006 codice degli appalti pubblici);
b. per l’aggiudicazione del contratto;
c. per la stipula del contratto;
d. per il pagamento degli stati di avanzamento lavori  o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

Il Ministero ritiene che queste fattispecie possono essere raggruppate in 3 fasi, la prima delle quali comprende quelle di cui alle lettere a), b), c); per cui, entro 120 gg dal suo rilascio, il DURC acquisito dall’amministrazione rimane valido fino alla stipulazione del contratto e non va più richiesto volta per volta per ogni passaggio successivo.
Dopo la stipula del contratto, il DURC va acquisto quando si verifichino in concreto le ipotesi previste alle precedenti lettere d) ed e). Le stazioni appaltanti non devono richiedere un numero di DURC pari al numero di SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale, ad eccezione del DURC previsto per il pagamento del saldo finale.
Alle erogazioni da parte della p.a di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, ivi  compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applica la disposizione del comma 3 dell’art.31 del decreto in commento. Tale disposizione prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora il DURC segnali un’inadempienza contributiva dei soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, per  riversarlo agli enti previdenziali e assicurativi.
Per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni dell’Unione Europea, statali e regionali, il DURC ha validità di 120 giorni  dalla data del rilascio.
Per l’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo per la realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche amministrazioni verificano, nella concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il DURC. Tali agevolazioni sono concesse in presenza di un DURC di data non anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV13264

Circolare Ministero Lavoro