
Costi minimi della sicurezza
8 Agosto 2013
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO 69/2013
9 Agosto 2013Roma, 9 Agosto 2013
NOR13246
SM
Oggetto: Conversione in Legge del decreto cd. del fare. Disposizioni di interesse per l’autotrasporto.
Nella giornata odierna è stato convertito in Legge il decreto legge n.69 del 21 Giugno 2013 (cd. decreto del fare), all’interno del quale, anche grazie al contributo fattivo della Conftrasporto, sono state inserite disposizioni che interessano le imprese di autotrasporto.
1. Modifica dell’art. 202 c.d.s in materia di cauzione per gli autotrasportatori e di pagamento immediato delle sanzioni, anche con il ricorso a strumenti elettronici (art. 20, c. 5-BIS e 5-TER)
Come vi avevamo già informato lo scorso 24 Luglio in occasione dell’approvazione, in prima lettura, del disegno di legge di conversione del d.l da parte della Camera dei deputati, è stata definitivamente eliminata la disparità di trattamento tra conducenti di mezzi pesanti titolari di patente italiana e conducenti titolari di patente estera conseguita in uno Stato U.E, in merito all’importo della cauzione dovuta per evitare il fermo del mezzo quando, su strada, venga accertata la violazione di taluna delle disposizioni del codice della strada per le quali è obbligatorio il pagamento immediato, ma il trasgressore non intenda effettuarlo. Queste violazioni, com’è noto sono quelle richiamate nel comma 2 bis dell’art. 202 c.d.s, tra le quali rientra anche l’infrazione in misura superiore al 10% dei tempi di guida e di riposo, ed il sovraccarico superiore del 10 % rispetto alla massa complessiva del veicolo.
La modifica pone fine alla discriminazione a cui sono andati incontro fin’ora gli autisti italiani: questi, a causa di un errore commesso nella stesura dell’originaria disposizione (introdotta dalla Legge 120/2010), erano costretti a versare a titolo di cauzione un importo pari alla metà del massimo previsto dalla norma violata (cd massimo edittale), mentre per i colleghi comunitari, in virtù di un precedente intervento della Corte di Giustizia U.E, detto importo si riduceva al minimo edittale. Ora la modifica al comma 2 ter dell’art. 202 c.d.s ha posto riparo a questa sperequazione, stabilendo che la cauzione in questione è sempre pari al minimo edittale, anche per i conducenti con patente italiana.
Per quanto concerne le ulteriori modifiche introdotte sempre all’art. 202 del c.d.s, segnaliamo la riduzione del 30% delle sanzioni del c.d.s quando il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica. Detta riduzione, peraltro, non si applica alle violazioni per le quali è stata prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida.
Viene, inoltre, prevista la possibilità di pagare le sanzioni del c.d.s attraverso strumenti di pagamento elettronico. A questo proposito si dispone che, qualora l’agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente potrà versare la sanzione con strumenti di pagamento elettronico ed avvalendosi, in questo modo, della citata riduzione del 30% degli importi dovuti.
Infine, con Decreto interministeriale saranno disciplinate, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo così l’addebito delle spese di notificazione.
2. Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (art. 1)
Altra novità di sicuro interesse per le nostre imprese è quella relativa al Fondo di garanzia per le p.m.i nell’ambito del quale, com’è noto, opera una sezione dedicata all’autotrasporto. Con le modifiche introdotte in sede di conversione, viene stabilito che al fine di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dovrà assicurare con apposito decreto:
• l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di PA” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi”. La misura massima di copertura della garanzia diretta si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale dedicata all’autotrasporto merci.
Il testo della Legge di conversione sarà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.
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