
FIS13238 – Prevenzione e contrasto dell’evasione per l’anno 2013 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
5 Agosto 2013
ALB13240 – Pedaggi 2012. Testo della delibera del Comitato Centrale per l’Albo.
5 Agosto 2013Roma, 5 Agosto 2013
FIS13239
SM
OGGETTO: Deduzione delle perdite su crediti. Circolare Agenzia delle Entrate.
Con la circolare n.26/E del 1 Agosto u.s, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le ipotesi in cui possono ritenersi realizzati gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità delle perdite su crediti. Si tratta di perdite relative a crediti:
• di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
• il cui diritto alla riscossione è prescritto;
• per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
• che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS ADOPTER in dipendenza di eventi estintivi.
– Deducibilità delle perdite su crediti di modesta entità
Ai sensi del comma 5 dell’art. 101 del TUIR, “Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (…) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
a) per impresa di più rilevante dimensione, debbono intendersi quelle che hanno conseguito un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro;
b) la modesta entità va individuata con riferimento al valore nominale del credito, prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile o fiscale;
c) se l’impresa è subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, sarà necessario riferirsi al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito;
d) qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall’impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati;
e) nell’ ipotesi in cui esistano più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore, la verifica del limite quantitativo (2.500 euro o 5.000 euro se l’impresa è di più rilevanti dimensioni) deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti.
– Deducibilità delle perdite sui crediti prescritti
La nuova formulazione del comma 5, art.101 del TUIR prevede che “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto“.
L’Agenzia delle entrate ritiene che la previsione normativa in esame debba trovare applicazione a prescindere dall’importo del credito prescritto, quindi sia con riferimento ai crediti di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) che per quelli diversi.
– Procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione
Le perdite su crediti sono deducibili anche in presenza di accordi di ristrutturazione. Ciò vale anche per le perdite su crediti verso debitori esteri, fermo restando che la deducibilità è condizionata alla verifica che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’art. 101, comma 5, del TUIR. A tale scopo, sarà necessario dimostrare che la procedura estera presenta le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, l’esistenza dell’accertamento della situazione di illiquidità da parte di un’autorità giurisdizionale o amministrativa.
Per quanto riguarda il periodo d’imposta nel quale tali perdite debbono concorrere alla determinazione della base imponibile, nella circolare viene specificato che, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
– Deducibilità delle perdite su crediti rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi
Il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede anche un’ulteriore ipotesi per i soggetti IAS/IFRS, in presenza della quale possono ritenersi sussistenti gli elementi certi e precisi necessari per la deducibilità della perdita su crediti. In linea generale, per i predetti soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono non solo nei casi di modesta entità del credito e di prescrizione del diritto alla riscossione, ma anche “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi“.
Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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