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Roma, 26 Luglio 2013

LAV13230
SM

OGGETTO: Incentivi per la piccola mobilità. Modifiche decreto direttoriale.

Il decreto direttoriale del 19.4.2013 ha previsto un incentivo per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese con meno di 15 dipendenti nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Scopo di questo provvedimento è far fronte alla mancata proroga dell’apposito incentivo che era già previsto per l’assunzione dei predetti lavoratori.

L’importo del contributo è pari a 190 euro mensili, riproporzionate in caso di lavoro part-time, per un periodo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato., ed è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

L’ammissione al beneficio è gestita dall’Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate che ammontano a 20 milioni di euro.

Il decreto di cui sopra è stato ora modificato con un decreto direttoriale del 3 giugno 2013. Il nuovo provvedimento prevede che per ottenere l’incentivo, la richiesta deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa circolare applicativa sul sito dell’Istituto. Per le assunzioni effettuate successivamente alla suddetta data, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell’assunzione. L’INPS, dovrà tenere conto, inoltre, dell’ordine cronologico delle assunzioni e non, come disposto in precedenza, di quello di presentazione della domanda.

Facciamo, comunque, riserva di tornare sull’argomento in occasione dell’emanazione delle specifiche  istruzioni operative da parte dell’Inps.

Il testo del d.d. del 19 Aprile 2013, integrato con le modifiche apportate dal d.d. del 3 Giugno, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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LAV13230

DD 19 aprile 2013