

Roma, 25 luglio 2013
SIA13229
MQ
Oggetto: Trasporto Rifiuti. Punto della situazione sul SISTRI e sulle cause civili contro il Ministero dell’Ambiente per risarcimento danni.
Come è noto, con il Decreto del 20 marzo 2013 (su G.U. n. 92 del 19.4.2013 – cfr. circolare Conftrasporto SIA13116 del 17/4/2013) il precedente Ministro per l’Ambiente, Corrado Clini, ha stabilito che il sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, debba entrare in vigore alle seguenti date:
• il 1° ottobre 2013, per il trasporto e la gestione dei rifiuti pericolosi (eccetto che per i produttori degli stessi con meno di 10 dipendenti);
• il 3 marzo 2014, per il trasporto e la gestione dei rifiuti speciali.
Tale decisione era stata assunta dall’ex Ministro senza ascoltare le Associazioni degli operatori del settore e senza nemmeno convocare lo specifico Comitato di vigilanza, che lo stesso decreto istitutivo del SISTRI aveva previsto al fine di garantire il monitoraggio del sistema e la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, al corretto ed efficiente funzionamento della telematica di controllo.
Il nuovo Ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, prima di procedere a dare esecuzione al provvedimento del suo predecessore, ha tuttavia voluto ascoltare le Associazioni dei gestori e dei trasportatori dei rifiuti e nel far ciò ha dato incarico al Prof. Edo Ronchi, già Ministro dell’Ambiente nei Governi Prodi e D’Alema degli anni 1996 – 2000 e principale responsabile del Decreto legislativo n. 22 del 1997 sulla gestione e movimentazione dei rifiuti (cd. Decreto Ronchi), di esaminare le posizioni delle diverse associazioni sul SISTRI e di riferire sulla questione.
Ronchi ha così convocato tutte le associazioni degli operatori interessati al Ministero dell’Ambiente il 5 giugno 2013 (oltre la nostra, altre 30 sigle, quali ad es. Confindustria, FISE, FederAmbiente, Assosoftware, ANIDA, Anita, CNA, Fita, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CONFAPI, CONFAGRICOLTURA, ALLEANZA delle Cooperative, Confcooperative, Confesercenti, Coldiretti, CONFCOMMERCIO, Assofermet, Anco, ecc…) sottoponendo loro alcune semplici domande, come ad esempio:
– se erano d’accordo a far entrate in vigore il SISTRI il 1° ottobre 2013 per i rifiuti pericolosi ed il 3 marzo 2014 per gli speciali;
– se il SISTRI avrebbe potuto essere in grado di funzionare in modo idoneo a rendere trasparenti le movimentazioni dei rifiuti e in modo fruibile dalle imprese, senza eccessivi sovraccarichi organizzativi per le stesse;
– se si avevano proposte per un sistema alternativo valido di tracciabilità dei rifiuti e se, infine, era il caso di prorogare le date di entrata in vigore dello stesso SISTRI ovvero si dovesse addirittura intervenire con un provvedimento normativo per annullarlo e impostare un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti idoneo, meno oneroso e collaudato.
A queste domande, la scrivente ha dato puntuale risposta, ribadendo la propria posizione in materia, che sinteticamente si riassume nei seguenti punti:
– Conftrasporto è sempre stata favorevole ad un sistema di tracciabilità telematico ed informatico dei rifiuti, purché funzioni veramente ed efficacemente, in maniera rapida, semplificate e senza aggravio di costi e tempi per le imprese, in particolare per quelle di trasporto dei rifiuti per conto di terzi;
– la scrivente ritiene che per un pieno ed efficace sistema di tracciabilità dei rifiuti è indispensabile che anche i vettori esteri siano ad esso assoggettati, tanto per i trasporti internazionali (da e per l’Italia), quanto nei trasporti di cabotaggio stradale (trasporti nazionali).
– Conftrasporto non ritiene tuttavia possibile che il SISTRI, così com’è disciplinato normativamente e con la situazione degli attuali dispositivi elettronici, possa iniziare la sua operatività per la data del 1° ottobre 2013;
– che la black-box installata o da installare a bordo dei veicoli per assicurare la tracciabilità dei rifiuti sia armonizzata con gli altri dispositivi analoghi di telesorveglianza satellitare delle merci o dei veicoli, al fine di avere un unico dispositivo in grado di dialogare con i diversi sistemi o Autorità di controllo;
– che infine per un sistema di tracciabilità dei rifiuti idoneo e senza sovraccarichi eccessivi per le imprese siano tenute presenti le attuali metodologie di lavoro degli operatori, quali ad esempio la “trasposizione in digitale dell’attuale sistema cartaceo”.
Anche altre 20 organizzazioni interessate hanno dato risposta alle domande di Ronchi, tanto che lo stesso ha potuto riconvocare il tavolo delle associazioni in data 20 giugno 2013 per poter presentare loro il risultato finale della consultazione: tutte le organizzazioni sentite hanno manifestato la richiesta di evitare di far entrare in vigore il SISTRI, tal quale, alle date previste dal DM 20 marzo 2013; quasi tutte ne avevano auspicato l’abrogazione e molte avevano anche suggerito di poter sostituire il sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti con un sistema simile a quello attuale, con la trasposizione in digitale del formulario dei rifiuti durante il trasporto (FIR).
Si ritiene quindi ragionevolmente che a breve venga diramato un provvedimento (normativo o ministeriale) che abroghi il citato DM 20 marzo 2013 e impedisca l’entrata in vigore del SISTRI alle date da esso previste: 1° ottobre 2013 e 3 marzo 2014.
Nel frattempo sono state fissate le prime udienze delle oltre 80 cause che, su nostra iniziativa, singole imprese aderenti alle diverse strutture territoriali (principalmente alla FAI di Brescia e alla Fai del Veneto) hanno intentato contro il Ministero dell’Ambiente, per il risarcimento dei danni che hanno subìto nel dover pagare contributi annuali 2010 e 2011, nell’acquisire in comodato le chiavette USB e le balck-box (fermo macchine per loro montaggio compresi) per adeguarsi ad un sistema che non è mai entrato in funzione.
Nelle prime udienze svoltesi nel corrente mese di luglio dinanzi al Giudice di Pace di Roma (per gli importi più bassi; quelle fissate di fronte al Tribunale Civile della capitale sono state invece calendarizzate in autunno), il Ministero si è costituito con una memoria di comparsa, ma senza presenziare alle udienze, sostenendo tesi relative al difetto di giurisdizione del giudice adito, avendo il contributo pagato natura tributaria, e la mancanza del nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno riportato dall’impresa.
I Giudici di Pace hanno concesso termini per note (a fine settembre e ad ottobre) e per confutare dette linee difensive, che secondo i nostri legali non appaiono decisive nel poter evitare una o più condanne al Ministero dell’Ambiente.
Nel fare riserva di fornire ulteriori notizie sullo sviluppo di tutta la questione, si invitano ancora una volta le imprese aderenti che intendono avviare un’azione di risarcimento in materia di SISTRI a prendere contatto con lo studio legale che ci assiste (studio legale Callipari di Verona: tel. 045/8183811), indicando espressamente la struttura territoriale di appartenenza.
Cordiali saluti
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