Roma, 22 Luglio 2013
INT13224
SM
Oggetto: Trasporti internazionali. D.D. 9 Luglio 2013, recante disposizioni applicative per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 Luglio 2013 è stato pubblicato il decreto dirigenziale del 9 Luglio 2013 (d’ora in poi “d.d.”) sui requisiti per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada. Il nuovo decreto abroga la precedente disciplina in materia contenuta nel decreto dirigenziale del 12 Luglio 2006 (come modificato dal decreto del 28 Luglio 2009), alla luce dell’istituzione del Registro elettronico nazionale (R.E.N) e della modifica intervenuta in sede CEMT, dei requisiti minimi per ottenere questa autorizzazione.
Requisito indispensabile per richiedere le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci per conto di terzi (CEMT, autorizzazioni bilaterali e di transito), diventa l’iscrizione al REN; infatti, l’art.1, comma 1 del d.d. prevede che “possono ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese, i consorzi e le cooperative a proprietà divisa, iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto (REN), i cui gestori che assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato di idoneità professionale per trasporti internazionali”.
L’iscrizione al REN, quindi, costituisce una condizione necessaria per poter richiedere le predette autorizzazioni al trasporto, e sostituisce l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (richiesta, invece, dalle precedenti normative in tema) giacché, com’è noto, l’iscrizione al REN (e la conseguente autorizzazione dell’impresa all’esercizio della professione) presuppone che l’impresa sia iscritta al citato Albo. Pertanto, rinnoviamo l’invito che abbiamo già formulato con la nostra nota informativa prot. NOR13207 dell’8 Luglio scorso, affinché le imprese provvedano al più presto a regolarizzare la propria posizione presso il REN, pena l’impossibilità di ottenere/rinnovare le autorizzazioni al trasporto internazionale.
Altro requisito necessario per chiedere le autorizzazioni in questione, è quello che le imprese devono avere in disponibilità veicoli di massa complessiva superiore a 6 ton, a titolo di proprietà, leasing, usufrutto o vendita con riserva di proprietà (art.1, comma 5 d.d.).
In merito alla formazione della graduatoria CEMT, le modifiche più importanti hanno riguardato:
– l’innalzamento ad euro 4 della categoria ecologica minima dei veicoli per i quali può richiedersi questa autorizzazione, con la conseguente esclusione dei mezzi più inquinanti (euro 3 ed inferiori). Per questi veicoli, il punteggio assegnato è di 0,2 punti, lo stesso a cui davano diritto i veicoli euro 3 con le precedenti disposizioni.
– L’assegnazione di 0,4 punti per i mezzi euro 5;
– l’introduzione di un punteggio specifico (0,6) per i veicoli euro 6.
I rimanenti punteggi che concorrono alla formazione della graduatoria CEMT non sono stati modificati dalle nuove disposizioni, e sono contenuti all’art.3 del d.d.
Tutte le altre condizioni legate al rilascio ed all’utilizzo dell’autorizzazione CEMT sono rimaste immutate. Tra le più importanti, ricordiamo le seguenti:
– la partecipazione alla graduatoria è riservata alle imprese già in possesso di autorizzazione CEMT o che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell’area CEMT al di fuori della zona UE/SEE, dal 1 Gennaio al 30 Novembre dell’anno di presentazione della domanda. La documentazione che comprova questi viaggi deve pervenire alla competente divisione del Ministero dei Trasporti, entro il 14 Dicembre dello stesso anno (art.2, commi 2 e 3 del d.d).
– Le domande di rinnovo e di graduatoria (complete delle attestazioni dei versamenti in c/c postale) devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 Ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento (art.11, comma 1 del d.d);
– per il rinnovo dell’autorizzazione CEMT senza la penalizzazione del 30% (prevista all’art.3, comma 6 del d.d), nei primi 11 mesi dell’anno l’impresa deve aver effettuato almeno 11 viaggi nell’area CEMT (con l’esclusione dei percorsi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio economico europeo- art.6, comma 1 del d.d);
– l’utilizzo dell’autorizzazione CEMT è comprovato dal libretto di viaggio allegato al titolo. A tal fine, le imprese sono obbligate a staccare ed a restituire al Ministero dei Trasporti le copie dei fogli di viaggio entro 2 settimane dalla fine di ogni mese di calendario (per le CEMT annuali), o alla fine del periodo di validità (per le CEMT di breve durata) – art.6, comma 2 del d.d.
– Le autorizzazioni CEMT sono attribuite seguendo l’ordine di inserimento in graduatoria, una per ciascuna impresa. Completato il primo giro, le autorizzazioni eventualmente disponibili vengono assegnate ripartendo dall’impresa collocata al primo posto a scendere, fino ad esaurimento del contingente a disposizione (art.4 del d.d)
Per quanto riguarda le autorizzazioni bilaterali, sono state previste alcune modifiche per le assegnazioni a titolo precario. In particolare, per queste autorizzazioni:
– le precarie possono essere chieste dalle imprese prive di assegnazioni fisse e da quelle che hanno utilizzato l’assegnazione fissa in misura non inferiore al 70 % (in precedenza, il 75%) nella relazione di traffico interessata (art.9, comma 2 del d.d);
– Il rilascio di ulteriori quote è condizionato alla restituzione, utilizzato, di almeno il 40% (in precedenza il 50%) di quelle ottenute con l’ultima domanda e di tutte le altre precedentemente rilasciate sulla tratta interessata (art.9, comma 4 del d.d.).
La riduzione delle autorizzazioni da restituire dal 50% al 40% della prima quota assegnata, per poter poi accedere alle rimanenti quote, è stata introdotta anche per le assegnazioni fisse (art. 8, comma 5 del d.d.).
Per il resto, il d.d ha confermato aspetti già noti in materia di rilascio delle autorizzazioni bilaterali, tra cui:
– la scadenza perentoria del 30 Settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, per le domande di rinnovo e di conversione in assegnazione fissa (art.11, comma 2 d.d.);
– Ai fini del rinnovo dell’assegnazione fissa e della conversione in assegnazione fissa di quella precaria, la necessità che l’impresa restituisca al Ministero, utilizzate, almeno 2 autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1 Ottobre dell’anno precedente al 30 Settembre dell’anno di presentazione della domanda, con restituzione delle autorizzazioni utili ai fini del predetto calcolo entro il 15 Ottobre dell’anno di rilascio. Le autorizzazioni utilizzate nell’ultimo trimestre dell’anno precedente alla domanda di rinnovo o conversione, vanno restituite entro il 15 Marzo dell’anno successivo al rilascio (art.8, commi 2, 3 e 4 del d.d).
– Il rilascio dell’assegnazione fissa di autorizzazioni bilaterali in unica soluzione fino a 30 autorizzazioni, e in due quote (50% cadauna) per quantitativi superiori fermo restando, come già detto, che l’impresa deve aver restituito almeno il 40% della prima quota rilasciata (art.8, comma 5 del d.d.)
In ultimo, l’art.12 del d.d. si occupa del trasferimento delle autorizzazioni internazionali. Anche in questo caso la modifica discende dall’introduzione del REN, visto che il comma 1 di questa norma prescrive che il trasferimento è consentito in favore delle imprese iscritte al REN, a condizione che l’impresa cedente si cancelli dall’Albo e dal REN.
Il testo del d.d. con i nuovi modelli di domanda, sono disponibili ai link sotto indicati. La sezione internazionali di Conftrasporto è a disposizione delle imprese associate per la presentazione delle domande di rilascio.
Cordiali saluti.
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