FIS13222 – Studi di settore, periodo d’imposta 2012. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.23/E del 15 luglio 2013.

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Roma, 18 Luglio 2013

FIS13222
SM

OGGETTO: Studi di settore, periodo d’imposta 2012. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.23/E del 15 luglio 2013.

Con la Circolare n. 23/E del 15 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2012 dopo che, con i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, ne sono stati revisionati 68.
Con riferimento a tutti i 205 studi di settore è stata valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica dell’anno 2012 che ha portato ad una revisione congiunturale speciale di tutti gli studi di settore,  tradottasi nella elaborazione di specifici fattori correttivi.
Analizziamo i chiarimenti più importanti forniti dall’Amministrazione finanziaria, in primo luogo con riferimento allo studio di settore dell’autotrasporto merci su strada VG68U.

CORRETTIVI SPECIFICI PER LO STUDIO DI SETTORE VG68U
Per effetto del decreto 28 marzo 2013, sono state introdotti nuovi indicatori di coerenza economica applicabili alle attività d’impresa ed allo studio di settore VG68U. Inoltre, con riferimento specifico allo studio VG68U, sono stati realizzati due correttivi specifici relativi al credito d’imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.
L’applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione della analisi di congruità sui dati dichiarati, e il ricavo puntuale ricalcolato utilizzando nella funzione di regressione:
– la variabile “COSTO PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI” al netto dell'”AMMONTARE   DEL CREDITO D’IMPOSTA PER CARO PETROLIO”;
– la variabile “COLLABORATORI DELL’IMPRESA FAMILIARE E CONIUGE DELL’AZIENDA CONIUGALE E FAMILIARI DIVERSI (percentuale di lavoro prestato diviso 100)” al netto del contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.
Sempre per quanto concerne lo studio di settore VG68U,  è stato realizzato un correttivo specifico per la crisi relativo all’incremento dei prezzi dei carburati. Tale correttivo prevede che:
– i “COSTI PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI” vengano riportati ai prezzi dell’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello studio di settore (2009), deflazionando i relativi costi dichiarati per il periodo d’imposta di applicazione;
– al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei “COSTI PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI” che, dalle analisi effettuate in fase di predisposizione del correttivo,  è risultata traslabile sui ricavi.
L’applicazione del correttivo può determinare una riduzione dei ricavi stimati, calcolata come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell’analisi di congruità sui dati dichiarati ed il ricavo stimato applicando lo specifico procedimento correttivo.

NOVITA’ DELLA MODULISTICA.

–  ISTRUZIONI PARTE GENERALE – EVENTI SISMICI
Per far fronte alle difficoltà dei contribuenti colpiti dal sisma 2012, nella parte generale delle istruzioni ai modelli degli studi di settore non è stato previsto l’obbligo di presentazione del relativo modello per i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale 1 giugno 2012 che:
– presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva;
– hanno cessato l’attività;
–  si trovano in liquidazione volontaria.
–  QUADRO F
Per ciò che attiene la compilazione del Quadro F, si evidenzia che in corrispondenza del rigo F29 – “Valore dei beni strumentali”, i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l’azienda non devono indicare il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata o concessa in usufrutto. Tale precisazione è coerente con il trattamento riservato ai proventi derivanti da affitto o usufrutto di azienda, i quali devono essere compresi nel rigo F05 – “Altri proventi e componenti positivi” – e non concorrono pertanto ai fini della stima di congruità operata da GERICO.

COMUNICAZIONE DI ANOMALIA 2013.
Conformemente a quanto effettuato negli anni dal 2007 al 2011, anche per il 2013 è stata ripetuta l’attività di invio di comunicazioni relative a particolari anomalie che, seppur in presenza di “congruità” agli studi di settore, risultano probabilmente originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi, ovvero dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti per gli studi di settore.
Le anomalie oggetto di comunicazione, possono essere raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie:
• incoerenze di magazzino;
• mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
• incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico;
• indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” superiore al doppio della soglia massima.
L’obiettivo delle comunicazioni, come per gli anni precedenti, resta l’invito a valutare attentamente la situazione evidenziata in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti.

SEGNALAZIONE CAUSE DI NON CONGRUITA’
Anche per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2012, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile lo specifico software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi. Tali informazioni potranno essere comunicate all’Amministrazione finanziaria entro la fine del mese di dicembre 2013, con un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Con il software “Segnalazioni” i contribuenti, oltre che comunicare eventuali giustificazioni nelle ipotesi di:
• non risultano congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”;
• non risultano coerenti;
• non risultano normali, anche se congrui;
potranno evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilità agli studi di settore.

Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS13222

Circolare Agenzia delle Entrate