FIS13210 – Trattamento fiscale della domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese

FIS13209 – Studi di Settore – accesso al regime premiale – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013

10 Luglio 2013

comunicato stampa UNATRASRiunione tavolo autotrasporto al Ministero

11 Luglio 2013

FIS13209 – Studi di Settore – accesso al regime premiale – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013

10 Luglio 2013

comunicato stampa UNATRASRiunione tavolo autotrasporto al Ministero

11 Luglio 2013

Roma, 10 Luglio 2013

FIS13210
SM

OGGETTO: Trattamento fiscale della domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese.

Con la Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo per l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel registro delle imprese, concessa alle imprese costituite in forma societaria, si applica anche alle imprese individuali.

In pratica, per l’Amministrazione finanziaria, il rinvio operato dall’art. 5 del D.L. n. 179 del 2012 – che, come noto, ha introdotto l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche per le imprese individuali già iscritte o in fase di prima iscrizione al predetto registro – alla disciplina prevista dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, estenda l’esenzione dall’imposta di bollo prevista per le società anche alle iscrizioni al registro delle imprese richieste dalle imprese individuali.

Al riguardo, ricordiamo che il citato art. 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, dispone che, “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (…). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore (…) tutte le imprese, già costituite in forma societaria (…), comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
La risoluzione precisa che in caso di domanda di prima iscrizione al registro delle imprese, l’imposta di bollo sarà dovuta soltanto per l’adempimento “principale” e non per la registrazione della PEC. Qualora, dopo la prima iscrizione, l’impresa comunichi esclusivamente la PEC, non dovrà essere corrisposta alcuna imposta di bollo.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

FIS13210