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10 Luglio 2013Roma, 10 Luglio 2013
FIS13209
SM
Oggetto: Studi di settore – acceso al regime premiale – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013
L’art. 10, commi da 9 a 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”), ha introdotto uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali, anche per effetto di adeguamento, dichiarino ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (cosiddetti “contribuenti congrui”). In particolare a favore di questi soggetti è stata prevista:
– l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al terzo anno). Tale riduzione non si applica qualora sia commessa una violazione che comporti l’obbligo di denuncia per un reato penal-tributario;
– l’ammissione dell’accertamento sintetico “puro” e del “redditometro”, solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (anziché 1/5) quello dichiarato.
Queste premialità si applicano a condizione che:
– il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
– sulla base dei predetti dati, la posizione del contribuente risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013, sono state approvate le differenziazioni dei termini di accesso al predetto regime premiale, e dettate le relative disposizioni di attuazione.
In particolare, possono accedere al regime premiale, i contribuenti soggetti agli studi di settore che, nel periodo di imposta di riferimento, risultano “congrui” e “coerenti” agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore. A tal fine, è necessario che:
– la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
– nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
– nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.
Per il periodo di imposta 2012, l’accesso al regime premiale è stato previsto per i contribuenti “congrui” e “coerenti” che applicano determinate tipologie di studi di settore, tra cui il VG68U sul Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco. Inoltre, sempre ai fini del predetto accesso, è necessario che il contribuente abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti. Tale fedeltà risulta sussistere anche nel caso di errori od omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:
• dell’assegnazione ai cluster;
• del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
• del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
Cordiali saluti.
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