
FIS13171 – TARES. Versamento del tributo tramile il modello F24. Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
14 Giugno 2013
La settimana sindacale confederaledal 10 al 14 GIUGNO 2013
14 Giugno 2013Roma, 14 Giugno 2013
LAV13172
SM
Oggetto: proroga trattamento straordinario di integrazione salariale. Chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Con una circolare del 6 Giugno scorso, n. 20, la Direzione generale delle politiche attive e passive del Ministero del Lavoro ha affrontato la tematica della proroga del trattamento di integrazione salariale, prevista dall’art.1 del decreto legge 249 del 5 Ottobre 2004 (convertito in Legge 291 del 3 Dicembre 2004) fino a 12 mesi, “nel caso di programmi che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione di lavoratori, qualora il Ministero del Lavoro accerti nei primi 12 mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali”.
Con questa disposizione – spiega il Ministero – il legislatore ha previsto che in caso di cessazione parziale o totale dell’attività dell’impresa, i lavoratori possano accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo maggiore di 12 mesi per favorirne la ricollocazione, purché la medesima impresa abbia concretamente avviato un piano di gestione degli esuberi, con azioni dirette al ricollocamento ed alla formazione del personale per il reinserimento nel mercato del lavoro.
Le imprese che intendono avvalersi di questo strumento devono presentare, eventualmente d’intesa con gli enti locali, un piano biennale che preveda in maniera precisa gli interventi da adottare per gestire le eccedenze occupazionali nel periodo di riferimento che, ovviamente, non può essere inferiore ai 12 mesi
Nel caso l’impresa, nei 5 anni precedenti, abbia già beneficiato di altri periodi di integrazione salariale, il piano di gestione degli esuberi può autorizzarsi nel limite del periodo residuo occorrente al raggiungimento della durata limite di 36 mesi.
Per il secondo anno, il trattamento di integrazione salariale viene autorizzato qualora gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro accertino che, durante il periodo già autorizzato (quindi, nei primi 12 mesi), l’impresa abbia concretamente avviato il piano di gestione degli esuberi.
La nota del Ministero del Lavoro è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
Scarica il PDF :


